Sezioni Unite: sull’assegno divorzile pesa anche la convivenza precedente il matrimonio o l’unione civile a patto che sia stata stabile o continua

La Suprema Corte ha affrontato per la prima volta la domanda di un assegno divorzile dopo la separazione di due donne da un rapporto iniziato precedentemente l’entrata in vigore della Legge n. 76/2016 e culminato con l’unione civile dopo la stessa.

Nel caso in questione la costituzione dell’unione civile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già connotato da stabilità affettiva, convivenza ed assistenza reciproca, fin dal momento in cui la ricorrente (convenuta in primo grado) si era trasferita a Pordenone presso la compagna (controricorrente e attrice in primo grado), abbandonando i rapporti affettivi, sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti.

Il Tribunale di Pordenone, nel mese di giugno del 2019, riconosceva alla ricorrente un assegno di € 550,00 mensili, ma l’impugnazione della sentenza proposta dalla controricorrente fu accolta dalla Corte d’Appello di Trieste. Quest’ultima, infatti, nel luglio 2022, riteneva irrilevante (per quanto qui rileva) il pregiudizio economico asseritamente subito dalla ricorrente per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivo con la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza nonché delle dimissioni rassegnate, trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 76/2016, non avente efficacia retroattiva.

La Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 35969 del 27.12.2023 ha però cassato la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, affermando che “In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto, prevista dall’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, richiamato dall’art. 1, comma venticinquesimo, della legge n. 76 del 2016, quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli, si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, ancorché lo stesso si sia svolto in tutto o in parte in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 cit.”.

Si ritiene che il principio esposto possa essere invocato anche in caso di scioglimento del matrimonio.

Qui il testo integrale della sentenza: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/35969_12_2023_civ_oscuramento_noindex.pdf

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