PAZIENTI “INCAPACI” NELLE RSA E CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI-COVID 19

Secondo gli ultimi dati ufficiali , in Italia sarebbero oltre 300.000 i pazienti ospitati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA). Tra questi, molti sono i soggetti incapaci di autodeterminarsi. In questi giorni si è dunque posto il problema di come acquisire il consenso informato per l’inoculazione del vaccino anti-Covid 19 da parte di quei soggetti incapaci e privi di amministrazione di sostegno.

Sul punto, è intervenuto di recente il Legislatore. Il Decreto-Legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto all’art. 5 una procedura specifica che dovrebbe consentire la tutela dei diritti fondamentali del soggetto incapace, da un lato, e dall’altro l’attuazione del piano di vaccinazione anti-Covid 19.  

In estrema sintesi, la norma prevede che il direttore sanitario, o, in mancanza, il responsabile medico delle residenze sanitarie assistite – RSA e delle strutture di accoglienza aventi analoghe finalità, se constata che un ospite, privo di tutore, curatore o amministratore di sostegno, non è in condizione di esprimere il consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino contro il COVID-19, e accerta che tale trattamento è idoneo ad assicurare la migliore tutela della persona ricoverata, dopo aver sentito i suoi parenti e/o il  convivente, esprime in forma scritta il consenso alla somministrazione del trattamento e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

Il consenso, unitamente alla documentazione medica comprovante la sussistenza dei presupposti, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, al giudice tutelare. Quest’ultimo, entro 48 ore dal ricevimento dell’atto, e disposti gli eventuali accertamenti qualora dai documenti non emerga la sussistenza dei presupposti, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso dal direttore sanitario o dal responsabile medico. Il consenso alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 è privo di effetti sino alla adozione del decreto di convalida. Il decreto del giudice tutelare è comunicato alla persona per la quale è espresso il consenso a mezzo posta certificata presso la struttura dove è ricoverata e al direttore sanitario o al responsabile medico. Se il giudice tutelare non provvede nel termine delle 48 ore, il consenso espresso diviene efficace ai fini della somministrazione del vaccino. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, è ammesso ricorso al giudice tutelare.

Il nostro Studio Legale sta seguendo con attenzione le ricadute applicative della menzionata novella legislativa, fornendo assistenza legale a tutela dei diritti umani dei soggetti più deboli, quali le persone anziane, incapaci, prive di autonomia.

Si allegano le linee guida dell’11.01.2021 dettate dal Presidente del Tribunale di Venezia in merito al consenso informato per le vaccinazioni anti COVID 19 per i soggetti incapaci ricoverati presso le strutture sanitarie assistite. 

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