MAXI-RITARDO DEL TRENO: OLTRE AL BIGLIETTO VA RISARCITO ANCHE IL DANNO ESISTENZIALE

I ritardi dei treni creano un danno esistenziale ai viaggiatori che va risarcito: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2844 del 9 ottobre 2023.

Il nostro Studio Legale, da sempre attento alla giurisprudenza in tema di risarcimento dei danni conseguenti alle inefficienze e ritardi nel settore dei trasporti, ravvisa in questa decisione un importantissimo precedente che apre le porte al risarcimento del danno esistenziale subito dai passeggeri nei casi in cui vi sia una responsabilità colposa dell’ente per il disservizio che comporti, non solo il ritardo o la cancellazione del viaggio, ma anche un grave disagio dell’utente che si sarebbe potuto evitare o quantomeno limitare.

La suindicata pronuncia della Cassazione ha respinto il ricorso di Trenitalia, confermando le sentenze del Giudice di Pace e del Tribunale di Cassino che avevano condannato le Ferrovie dello Stato al pagamento del costo del biglietto a titolo di indennizzo da ritardo oltre a € 400,00 per ciascun passeggero che aveva proposto la causa a titolo di risarcimento del danno esistenziale, ossia quel danno che, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute, si traduce in un peggioramento della qualità della vita.

Nel caso di specie, risalente al 3 febbraio 2012, i pendolari, a causa di una forte nevicata, erano rimasti bloccati per 24 ore sulla Roma-Cassino senza alcuna assistenza. La circolazione ferroviaria era stata sospesa e gli utenti erano rimasti per un giorno senza cibo né riscaldamento nei vagoni.

In particolare, i giudici della Suprema Corte evidenziano tre fattori problematici:

  1. l’oggettività del maxi-ritardo di quasi 24 ore,
  2. l’omissione di ogni adeguata assistenza ai passeggeri, ed altresì
  3. l’inosservanza dei bollettini meteorologici, i quali, pur indicando chiaramente potenziali disagi, sono stati ignorati.

La Cassazione dichiara infatti che il disagio arrecato poteva quantomeno essere contenuto, in quanto, così come correttamente affermato dal Tribunale di Cassino, il fatto che la forte nevicata fosse stata prevista dalle previsioni meteo avrebbe dovuto “indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza”.

Di conseguenza, in virtù della prevedibilità del problema, l’esercente il servizio pubblico avrebbe dovuto predisporre con precauzione e diligenza le adeguate contromisure: l’isolamento di 24 ore prova però che non si è trattato di disagi sporadici ma di un vero e proprio disservizio, ragion per cui la Cassazione ha riconosciuto il danno esistenziale, ricordando peraltro che l’attuale legislazione (nazionale ed europea) assicura forme di indennizzo in caso di cancellazione o interruzione o ritardo nel servizio, ma prevede altresì la salvaguardia dei diritti dei passeggeri in caso di pregiudizi tutelati e lesi.

Come sopra anticipato, riteniamo che la Corte di Cassazione abbia posto un principio applicabile in generale a tutti i casi nei quali il passeggero subisca un grave pregiudizio esistenziale a causa di un grave disservizio del trasporto. La valutazione dei presupposti riguardanti la risarcibilità dei danni subiti dal passeggero andrà effettuata dagli avvocati sulla base delle circostanze del caso concreto, non essendo assolutamente automatica la risarcibilità del danno esistenziale in presenza di inefficienze e ritardi del vettore.

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