INCIDENTE STRADALE: IL RISARCIMENTO SPETTA ANCHE AL CONVIVENTE DI FATTO

Sebbene nel 2016 sia stato fatto un grande passo avanti in tema di unioni civili e convivenze di fatto grazie all’entrata in vigore della c.d. Legge Cirinnà (Legge n.76/2016), i conviventi more uxorio (o conviventi di fatto aventi una stabile relazione ai sensi dell’art. 1, comma 36 della Legge n.76/2016) soffrono ancor oggi di una minor tutela rispetto ai coniugi. Per tale ragione, ci si chiede se in caso di incidente stradale il risarcimento del danno patrimoniale e morale spetti anche al convivente di fatto o solo al coniuge del defunto.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha fatto un po’ di chiarezza con l’ordinanza n. 8801 del 28 marzo 2023, con la quale ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello affermando che il convivente more uxoriodel defunto ha diritto al risarcimento sia del danno morale che di quello patrimoniale.

Nel citato caso esaminato dalla Cassazione, una signora (assieme ai due figli) proponeva una causa civile innanzi al Tribunale di Torino citando la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo che aveva causato il grave incidente stradale nel quale aveva perso la vita il proprio convivente di fatto, al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti a titolo patrimoniale e non patrimoniale. Gli attori, infatti, dichiaravano che la vittima aveva convissuto dal 2004 al 2008 (anno del sinistro) con i medesimi. Per tale motivo, il danno patrimoniale sarebbe stato rappresentato dalla perdita dei sussidi economici che il compagno deceduto avrebbe continuato a versare alla propria famiglia di fatto dalla data dell’incidente stradale fino al venir meno, con la morte naturale, della sua capacità di guadagno e di percepimento della pensione. Tuttavia, sia il Tribunale di Torino, sia la Corte d’Appello di Torino, rigettarono la domanda degli attori, ritenendo adeguato il risarcimento di € 150.000,00 già ricevuto dagli stessi.

La Corte di Cassazione ha però ritenuto fondamentali alcuni elementi che la Corte d’Appello non aveva, al contrario, tenuto in considerazione. La Suprema Corte ribadisce infatti che, nello studio del caso concreto, è essenziale valutare tutti gli elementi probatori nella loro unitarietà e nella loro interazione l’uno con l’altro. Peraltro, in tema di conviventi more uxorio, è necessario analizzare la relazione intercorrente tra la vittima e il superstite, verificando se la stessa sia o meno caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale reciproca. A tal proposito, infatti, l’art.1, comma 36 della Legge Cirinnà, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. 

Dopo le suddette precisazioni, la Cassazione afferma che la Corte d’Appello sarebbe incorsa in due errori di valutazione circa gli elementi di prova raccolti, sia per quanto concerne il metodo da utilizzare al fine di valutare correttamente il materiale probatorio, sia in relazione alla configurabilità della relazione tra il convivente deceduto e la superstite. Nel caso in questione, invero, gli elementi precedentemente indicati, quali la durata della convivenza, il trasferimento della residenza e del domicilio fiscale e la delega ad operare del convivente di fatto sul conto corrente del deceduto, si presentano come gravi, precisi e concordanti e avrebbero dovuto condurre il Giudice a ricavarne la sussistenza di una condivisione solida di vita tra vittima e danneggiato. Di conseguenza, la Suprema Corte evidenzia e ribadisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale “va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto.

Questi principi sono applicabili a tutte le ipotesi di risarcimento del danno subito dal convivente di fatto per la perdita del compagno o per la sua invalidazione conseguenti ad incidente stradale, malpractice medica, danno da trasfusione, infortunio sul lavoro, o da qualsiasi altro caso di responsabilità da fatto illecito o contrattuale, tutte materie trattate con professionalità e dedizione dal nostro studio.

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