LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COS’È E COME FUNZIONA

La negoziazione assistita è un rimedio alternativo al giudizio civile, recentemente introdotto nel nostro ordinamento (D.L. 12.09.2014, n.132, convertito, con modificazioni, nella L. 10.11.2014, n.162) ed è finalizzato a risolvere le controversie senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria e quindi senza dover attendere la decisione di un giudice.

Infatti, esso consente alle parti in lite, grazie all’assistenza dei rispettivi avvocati, di raggiungere un accordo stragiudiziale, evitando così i tempi, i costi e le incertezze di un giudizio innanzi al tribunale.

Se l’accordo non viene raggiunto, le parti possono rivolgersi direttamente al giudice.

La legge prevede alcune ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, in particolare per le domande per il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per il pagamento di somme non eccedenti euro 50.000. 

La legge riconosce altresì la facoltà alle parti di avviare tale procedimento anche per altre tipologie di controversie in materia di diritti disponibili (negoziazione assistita volontaria), salvo alcune eccezioni previste dalla legge, ampliando così notevolmente l’ambito di applicazione di tale istituto. Può essere utilizzata anche in materia di famiglia (separazione personale dei coniugi e divorzio).

LA CONVENZIONE

Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, stipulano un preliminare accordo scritto mediante il quale convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via transattiva la controversia insorta tra le stesse. Nella convenzione di negoziazione assistita viene precisato l’oggetto della controversia e il termine per l’espletamento della procedura che, in ogni caso, non può essere inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi, salvo concorde proroga di 30 giorni. 

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento prende avvio con l’inoltro di un invito all’altra parte a stipulare la suddetta convenzione di negoziazione assistita. Quest’ultima, entro 30 giorni dalla ricezione, decide se aderire, rifiutare o non aderire a tale invito.

Nel primo caso, si procede con la negoziazione assistita vera e propria che può dare esito positivo – laddove le parti giungano ad un accordo – oppure esito negativo, qualora le parti non riescano a pervenire ad un’intesa.

Nel secondo caso, ossia in ipotesi di rifiuto, di mancata adesione all’invito o anche di mancato raggiungimento di un accordo nel termine prestabilito, le parti possono rivolgersi direttamente giudice. In ogni caso, il contenuto delle trattative e le informazioni divulgate nel corso del procedimento di negoziazione assistita rimangono riservati.

Occorre evidenziare che l’accordo raggiunto tra le parti costituisce un titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca. In altre parole, tale intesa consente di ottenere un documento che permette di poter agire in via esecutiva, vale a dire forzatamente, nei confronti della parte che si sia resa inadempiente rispetto all’accordo raggiunto.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto, si evince che la procedura di negoziazione assistita rappresenta un efficace strumento per definire le liti, ovviando al cronico e noto ritardo della giustizia italiana ed evitando altresì gli esborsi e l’alea di un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria.

Il nostro Studio Legale, ogniqualvolta possibile, propone ai propri assistiti questo strumento alternativo alla giurisdizione, che consente alle parti di trovare una soluzione in tempi rapidi e con notevole risparmio di costi.

Previous Post
Next Post