SEPARAZIONE E DIVORZIO SENZA PASSARE PER IL TRIBUNALE: LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

Della negoziazione assistita avevamo parlato recentemente (LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COS’È E COME FUNZIONA).

Questo procedimento, veloce e snello, da poco introdotto dalla legislazione, rappresenta una valida alternativa per la risoluzione dei conflitti familiari. 

Infatti, se ce ne sono i presupposti, i coniugi, rappresentati dai rispettivi avvocati, possono definire consensualmente la crisi coniugale stipulando un accordo che produce gli stessi effetti giuridici della sentenza di divorzio o del provvedimento che definisce la separazione coniugale o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Attraverso la negoziazione assistita i coniugi possono pertanto individuare concordemente una soluzione alla crisi senza dover ricorrere al Tribunale, evitando i tempi e le procedure giudiziarie, che si sono particolarmente allungate in questo periodo di emergenza sanitaria.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali della negoziazione assistita, si richiama quanto esposto nel citato articolo, rammentando solo che il procedimento si caratterizza per una struttura bifasica: dapprima le parti stipulano una convenzione con la quale definiscono l’oggetto della vertenza ed il termine per la conclusione della procedura e, in seguito alle trattative, qualora sia raggiunta un’intesa, i coniugi sottoscrivono un accordo. 

Il contenuto dell’accordo viene quindi integralmente definito dalle parti che potranno concordare, ad esempio, le clausole relative all’assegnazione della casa coniugale, alle condizioni per l’affidamento dei figli o al contributo di mantenimento per l’altro coniuge o per la prole.

IL PROCEDIMENTO

Il procedimento di negoziazione assistita in materia di famiglia presenta tuttavia alcune peculiarità rispetto alla procedura prevista dalla legge per le altre materie.

Tra queste, si ricorda che la legge prevede che ciascun coniuge debba essere assistito da almeno un avvocato, escludendo così la possibilità che le parti possano essere difese da un unico legale. O ancora che, in seguito al raggiungimento dell’accordo, esso debba essere sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica competente e segue un iter differente a seconda della presenza o meno di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti. Nel primo caso, il Procuratore rilascia il nullaosta, previa verifica della mera regolarità formale dell’intesa mentre, nel secondo caso, valuta la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, interesse che viene quindi considerato di primaria importanza. Se l’esito dell’esame è positivo, il Procuratore autorizza l’accordo, se invece è negativo, trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale competente e il procedimento proseguirà davanti al Giudice.

CONCLUSIONI

La negoziazione assistita in ambito familiare presenta molteplici vantaggi per i coniugi che intendono definire di comune accordo la crisi coniugale, pur assicurando, in ogni caso, un controllo – meramente formale o, nei casi sopra indicati, anche di merito – da parte del Pubblico Ministero sull’accordo raggiunto.

Si tratta quindi di uno strumento alternativo alla giurisdizione che, quando è possibile, consente alle parti di trovare, in ambito extragiudiziale, una soluzione alla crisi coniugale in tempi più rapidi e con minori oneri. 

Risulta quindi fondamentale il ruolo dell’avvocato che, in virtù della propria esperienza e capacità, deve saper consigliare al proprio assistito la soluzione più idonea per risolvere il conflitto tra i coniugi, tutelando i figli della coppia e, al contempo, salvaguardando gli interessi economici del proprio assistito e della famiglia.

Immagine tratta da: https://theconversation.com/no-fault-divorce-or-no-reason-at-all-how-divorce-law-is-changing-106273

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