Le D.A.T.: Disposizioni Anticipate di Trattamento, il cosiddetto “testamento biologico”

Se mi ammalo e perdo la mia capacità di intendere e di volere, come posso decidere della mia salute? E come fa il mio compagno (non sposato), o la badante che mi assiste, ad avere le informazioni sulla mia persona dai medici?”

In questo  momento di grave  emergenza sanitaria ciascuno di noi teme per la propria salute. 

Molti clienti ci hanno contattato chiedendoci chiarimenti e informazioni circa la possibilità di manifestare in qualche modo il proprio consenso, o il rifiuto, ad eventuali futuri trattamenti sanitari (come ad esempio la  nutrizione e l’idratazione artificiale) nel caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere conseguente a malattia o gravissimo infortunio.

La risposta a tale quesito si rinviene nel nostro ordinamento nelle DAT ossia le disposizioni anticipate di trattamento, definite comunemente, ma impropriamente, “testamento biologico”. Impropriamente perché, mentre con il “testamento” si dispone dei propri beni per dopo la morte (post-mortem), con le D.A.T. invece la disposizione (circoscritta agli aspetti sanitari) riguarda un (eventuale) periodo della vita.

Le disposizioni anticipate di trattamento sono nel nostro paese regolamentate dalla articolo 4 Legge 219 del 2017. Con tale Legge – la cui ratio è quella di tutelare il diritto all’autodeterminazione di ciascun individuo in relazione ai diritti alla vita, alla salute e alla dignità – viene data la possibilità ad ogni persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, di esprimere in qualsiasi momento la propria volontà circa eventuali e futuri trattamenti sanitari in previsione di una possibile futura incapacità di autodeterminarsi in rel’azione agli stessi.

Con le D.A.T. è quindi possibile per ogni persona formalizzare con un atto scritto le proprie determinazioni in materia di trattamenti sanitari e prestare quindi il proprio consenso, o manifestare il proprio rifiuto, ad eventuali futuri accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche. 

La legge prevede diverse modalità di redazione delle DAT: atto pubblico o scrittura privata autenticata (in entrambi tali casi sarà il notaio a conservare l’originale dell’atto) oppure semplice scrittura privata da consegnare ad apposito ufficio del proprio comune di residenza o alle strutture sanitarie a ciò deputate (per i cittadini italiani all’estero competenti a raccogliere le DAT sono gli uffici consolari). 

La legge espressamente prevede altresì (comma 7) che qualora le condizioni fisiche dell’interessato non gli consentano di esprimersi tramite atto scritto sia possibile manifestare le proprie dat attraverso videoregistrazione o altri dispositivi analoghi.

Tutte le DAT sono inserite e conservate in una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute.

Le disposizioni anticipate di trattamento naturalmente possono essere in qualsiasi momento revocate o modificate dal soggetto interessato; qualora non sia possibile per lo stesso revocarle o modificarle recandosi dal notaio che conserva l’originale o al comune o alla ULSS ove si è depositato l’atto, sarà possibile manifestare la propria decisione al medico curante, alla presenza di due testimoni.

Con le D.A.T. è possibile nominare una persona, denominata “fiduciario”, incaricata di provvedere a che siano rispettate le volontà espresse e a rappresentare l’interessato in caso di sua incapacità nei rapporti con i medici e le strutture sanitarie e quindi a prendere per lui le decisioni circa i trattamenti sanitari. 

Nella nomina del fiduciario vi è assoluta e piena libertà di ciascuna persona; la legge prevede solamente che tale figura debba essere un maggiorenne, capace di intendere e di volere. Non è quindi necessario che sussista alcun vincolo né di parentela né di altro tipo con il fiduciario e quindi potrà essere indicato dall’interessato, in via esemplificativa, un amico, una badante o altro soggetto che si occupi della sua assistenza, un compagno anche se non legalmente sposato o altro.

Il fiduciario nominato potrà accettare l’incarico attraverso la sottoscrizione dell’atto stesso o con atto successivo. Il fiduciario che abbia accettato l’incarico potrà comunque rinunciare allo stesso anche in un momento successivo con atto scritto da comunicare al disponente.

Analogamente a quanto detto per le DAT in generale anche la nomina del fiduciario è sempre modificabile e revocabile senza obbligo di motivazione alcuna.

I medici che dovessero avere in cura una persona che ha provveduto a redigere le proprie DAT sono tenuti al rispetto delle stesse; le determinazioni espresse dal paziente possono essere eccezionalmente disattese, in accordo naturalmente con l’eventuale fiduciario nominato, solo qualora le stesse risultino palesemente incongrue rispetto alle condizioni di salute o non corrispondenti alla condizione clinica effettiva del paziente o nell’ipotesi in cui sussistano delle terapie, non esistenti o prevedibili al momento della redazione delle DAT stesse, che possano offrire concrete possibilità di salvezza o di miglioramento delle condizioni del malato. 

Qualora nelle decisioni circa i trattamenti sanitari da effettuare sul malato sorgessero conflitti tra il fiduciario e i medici sarà necessario rivolgersi al giudice tutelare per l’assunzione della decisione.

Nelle ipotesi invece in cui nelle DAT non vi sia la nomina di un fiduciario o il fiduciario nominato abbia rinunciato alla nomina o sia impossibilitato ad accettare ed eseguire la stessa, le DAT mantengono assolutamente la loro efficacia e qualora sorgano delle necessità particolari è possibile rivolgersi al giudice tutelare il quale può eventualmente nominare un amministratore di sostegno per la persona interessata.

Ricordiamo che la disciplina delle D.A.T. si ritrova all’interno della Legge 219/2017, che regola in via generale la materia del consenso informato che si fonda sul principio costituzionale di autodeterminazione. 

Come espressamente sancito all’art. 1 la Legge 219/2017 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero è informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.

Il presente articolo, come tutti gli articoli presenti sul nostro sito, fornisce indicazioni generali su temi giuridici trattati volutamente in modo sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività ed è finalizzato esclusivamente ad una migliore conoscenza di argomenti giuridici di attualità, sulla base delle richieste che ci vengono formulate dalla nostra clientela. Il presente articolo non intende fornire e non deve essere considerato uno strumento di consulenza legale.

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