COME FARE TESTAMENTO


Venendo incontro alle richieste di nostri clienti, pubblichiamo una serie di sintetiche guide illustrative in materia di diritto successorio, iniziando dal testamento.

Nella società di oggi, caratterizzata dalla costante crescita della popolazione anziana, sempre più persone sentono la necessità di pianificare la propria successione e si rivolgono al nostro Studio Legale chiedendo di poter fare testamento per destinare in tutto o in parte il patrimonio personale ai congiunti o ad altri soggetti.

Il testamento può essere definito come un documento che contiene le disposizioni di ultima volontà dello scrivente (“testatore”) che può essere modificato o revocato in ogni tempo, sino all’ultimo istante di vita. Quindi, se una persona fa testamento, può sempre decidere di modificarlo o revocarlo redigendone uno successivo con cui, ad esempio, muta il beneficiario prima designato indicando altro/i soggetto/i, ovvero modifica l’attribuzione dei beni precedentemente disposta.

Il codice civile individua tre forme di testamento ordinario.

Tra queste, la forma di certo più diffusa è quella del testamento olografo. Si tratta di un testamento che deve essere redatto interamente a mano dal testatore, datato (giorno-mese-anno) e sottoscritto dal medesimo. Tale testamento garantisce la segretezza del contenuto, la gratuità – considerando che non è richiesto l’intervento di alcun professionista – e la praticità nella sua redazione poiché è necessario solo un foglio di carta ed una penna. Tuttavia, accanto ai vantaggi sopra descritti, il testamento olografo presenta anche alcuni possibili aspetti sfavorevoli: possono infatti insorgere delle difficoltà nell’interpretazione del suo contenuto – il diritto successorio è complesso e molto tecnico – ed esso può essere esposto al rischio di smarrimento, distruzione o alterazione. Per questo non è quindi certo che alla morte del testatore venga effettivamente data esecuzione alla sua volontà. Pertanto, seppure è vero che il testamento olografo può essere redatto dal testatore senza l’ausilio di un professionista (notaio o avvocato), tuttavia appare sempre consigliabile avvalersi di una consulenza professionale qualificata, al fine di evitare errori, di forma o di sostanza, o l’insorgere di dubbi interpretativi che potrebbero poi incidere sulla validità del testamento e/o dare origine a liti giudiziarie.  

Il codice civile disciplina poi il testamento pubblico

Siffatto testamento viene ricevuto dal notaio il quale riproduce per iscritto le dichiarazioni rese dal testatore alla presenza di due testimoni secondo le particolari formalità richieste dalla legge. L’intervento del notaio evita al testatore di incorrere in errori o improprietà di linguaggio; invero il notaio fornisce i chiarimenti richiesti, senza influenzare la volontà del dichiarante, e informa il testatore delle migliori soluzioni tecnico-giuridiche per raggiungere il risultato dallo stesso voluto nel rispetto della disciplina successoria. Tale forma di testamento impedisce altresì che lo stesso venga perduto, distrutto o alterato. Per contro, il testamento pubblico perde il tratto della segretezza (prima della morte) ed è certamente oneroso. 

Infine, il codice civile prevede il testamento segreto che riunisce alcuni dei caratteri sopra esposti del testamento olografo e di quello pubblico. Il testamento segreto può essere redatto, oltre che dal testatore, anche da un terzo e con mezzi meccanici, ma deve essere sottoscritto dal disponente con le modalità previste dalla legge. Successivamente, esso viene consegnato ad un notaio affinché questi lo riceva e lo sigilli (se ciò non è già stato fatto dal disponente), stendendo un atto di ricevimento, e infine ne dia pubblicazione alla morte del testatore. Come anticipato, siffatto testamento garantisce che il contenuto rimanga segreto sino alla sua pubblicazione – come avviene per il testamento olografo – ma assicura altresì che esso non venga perduto, distrutto o alterato, come per il testamento pubblico.

Svolti tali brevi cenni con riguardo alle forme di testamento, il nostro Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni, chiarimenti ed approfondimenti in materia di successioni testamentarie.

Il presente articolo, come tutti gli articoli presenti sul nostro sito, fornisce indicazioni generali su temi giuridici trattati volutamente in modo sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività ed è finalizzato esclusivamente ad una migliore conoscenza di argomenti giuridici di attualità, sulla base delle richieste che ci vengono formulate dalla nostra clientela. Il presente articolo non intende fornire e non deve essere considerato uno strumento di consulenza legale.

Previous Post
Next Post