VALIDITÀ DEL PATTO DI RINUNCIA AL VINCOLO DI SOLIDARIETÀ TRA CONDÒMINI NEI CONTRATTI DI APPALTO

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6280 del 22 giugno 2022, ha ribadito quanto precedentemente affermato da due sentenze del 2008 delle Sezioni Unite (la n.9148 e la n.24832) in merito alla possibilità per il condominio di stipulare un contratto d’appalto nel quale escludere la solidarietà tra condòmini per l’obbligazione assunta nei confronti della ditta.

Quando si parla di obbligazione solidale è bene sapere che ne esistono di due tipi, quella attiva e quella passiva. Nella prima ipotesi si è di fronte ad un’obbligazione che vede coinvolti un unico debitore e plurimi creditori e ciascuno di questi ultimi ha diritto a pretendere dal debitore la prestazione per l’intero. Se il debitore adempie nei confronti del singolo creditore, è liberato anche nei riguardi degli altri creditori che, per la quota di loro spettanza, dovranno rivolgersi al creditore che ha ricevuto la prestazione. Diversamente, nel secondo caso (solidarietà passiva), il creditore è uno solo ma vi sono più debitori, ognuno dei quali ha l’obbligo di eseguire la prestazione interamente. Se uno dei debitori adempie la prestazione anche gli altri sono liberati, ma il debitore adempiente potrà rivolgersi agli altri condebitori per ottenere, in via di regresso, il pagamento delle rispettive quote. La relativa normativa è presente all’interno degli artt. 1292 ss. c.c. 

E quindi cosa succede se viene stipulato un contratto d’appalto tra il condominio e la ditta appaltatrice e alcuni dei condòmini non adempiono le proprie obbligazioni?

Proprio su tale problematica si è pronunciato il Tribunale di Napoli. Il caso è il seguente: una ditta appaltatrice ottiene un decreto ingiuntivo in riferimento al corrispettivo dovuto per alcuni lavori eseguiti in un edificio condominiale in forza di regolare contratto d’appalto. All’ingiunzione si oppone il condominio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per essere stata prevista all’interno del contratto d’appalto la rinuncia al vincolo di solidarietà tra i condòmini. Per questo motivo ogni pretesa doveva essere azionata nei soli confronti dei condòmini morosi, il cui nominativo era stato indicato dall’amministratore all’impresa. Tra l’altro, tale esonero della responsabilità solidale era stato considerato essenziale ed indispensabile nella conclusione del contratto d’appalto. 

Il giudice del Tribunale di Napoli accoglie l’eccezione del condominio, dichiarando infondata la pretesa creditoria della ditta, sottolineando in particolare che, con riferimento alle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio, in difetto di un’espressa previsione normativa che preveda il principio della solidarietà, trattandosi di una somma di denaro (e quindi divisibile), la responsabilità dei condòmini si fonda sul criterio della parziarietà. Ciò significa che le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti solo proporzionalmente alle rispettive quote. Inoltre, la Cassazione a SU già nel 2008 precisava che tale principio di parziarietà si sarebbe applicato anche nei confronti dei terzi, e riconosceva la possibilità, nell’ambito dell’autonomia negoziale, non solo di escludere espressamente il vincolo di solidarietà in materia condominiale, ma anche quella di stipulare direttamente e personalmente un contratto di appalto con soggetti terzi da parte dei singoli condomini, con espressa previsione che, in caso di inadempimento, l’appaltatore avrebbe potuto agire in giudizio nei loro confronti (sentenza Cassazione n.70/2011). Di conseguenza, nel caso sottoposto all’attenzione del giudice partenopeo, la domanda proposta risulta essere infondata in quanto la ditta avrebbe dovuto agire in giudizio solo nei confronti dei condòmini morosi e non dell’intero condominio.

Per approfondimenti riguardanti la sentenza consultare il documento in allegato.

La tematica descritta risulta delicata e complessa. Si suggerisce quindi di affidarsi a professionisti qualificati ed affidabili. Lo Studio Legale Dragone & Avvocati Associati Loffredo e Cestaro offre consulenza e assistenza legale specializzata sulle plurime questioni concernenti l’ambito immobiliare e condominiale, rispetto al quale gode di un’esperienza ultradecennale.

Previous Post
Next Post