DANNI DA VACCINAZIONE ANTI COVID-19: INDENNIZZI E RISARCIMENTI

La vaccinazione in generale

La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: individuale perché mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e collettiva perché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio. 

  • Informazioni chiare e oneste = fiducia nella vaccinazione

In questo rapporto tra cittadino ed istituzioni appare fondamentale il rapporto di fiducia

Infatti il cittadino, per sottoporsi volontariamente alla vaccinazione di massa deve ricevere chiare informazioni: 

a) sulla sicurezza del vaccino nel proteggere dal contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;

b) sulla sicurezza del vaccino nel provocare una minima percentuale di effetti collaterali o reazioni avverse; 

c) sulla garanzia di ricevere comunque chiare informazioni sugli effetti collaterali e sulle possibili, seppur minime, reazioni avverse e sulla possibilità di efficaci terapie in tali evenienze sfavorevoli;

d) in ogni caso sulla possibilità di ottenere (lui o i suoi familiari in caso di decesso a causa della vaccinazione) un indennizzo, in considerazione del valore pubblico-collettivo insito nell’adesione alla campagna di vaccinazione di massa;

e) a maggior ragione nel caso di vaccinazione anti Covid 19, essendo maggiori i rischi rappresentati da una vaccinazione sperimentale e comunque meno sperimentata (per ragioni di tempo) come dimostrato dal maggior numero di eventi avversi (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_8.pdf) (https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ).

Quanto più chiare, oneste e specifiche sono le informazioni, tanto maggiore sarà la fiducia nella vaccinazione. Appare inoltre fondamentale la garanzia che lo Stato, nel caso di evento avverso, provveda rapidamente a risarcire il danno psico-fisico riportato dalla persona a causa della vaccinazione.

Si potrebbe fare il paragone con l’acquisto di un elettrodomestico: il cliente-consumatore è maggiormente disponibile ad acquistare il bene se vi è la garanzia di riparazione o sostituzione o comunque di indennizzo nel caso di difetti di produzione. Per questo in Italia, e nei paesi UE, è prevista una garanzia biennale da parte del venditore nel caso di un difetto di conformità rispetto al contratto di vendita.

  • Indennizzo nel caso di danni da vaccinazione.

Le leggi n° 210/1992, n° 238/1998 e n° 229/2005 prevedono una serie di indennizzi ed emolumenti a favore delle persone che subiscano danni a seguito di vaccinazione. Si tratta di riconoscimenti economici (alcuni sotto forma di indennizzi vitalizi e altri come una tantum) di importi decisamente elevati.

  • Indennizzo nel caso di danno da vaccinazione anti COVID-19

Una prima questione riguarda l’obbligatorietà del vaccino che la legge n° 210/1992 nella sua formulazione originaria pone come requisito per la tutela indennitaria.

Al momento il vaccino anti COVID-19 è, “sulla carta”, facoltativo (tranne che per la categoria dei sanitari) e perciò si potrebbe essere portati ad escludere la tutela indennitaria non trattandosi di vaccinazione obbligatoria.

Questa conclusione è errata: riteniamo che il danno da vaccinazione anti Sars-Covid-19 rientri nell’ambito applicativo delle citate leggi nn° 210/1992, 238/1997 e 229/2005.

Infatti, in questi anni si sono succeduti plurimi interventi della Corte Costituzionale (sentenze nn° 107/2012, 423/2000 e 27/1998), che hanno esteso l’applicazione della normativa indennitaria anche a vaccinazioni non obbligatorie ma solamente “raccomandate”. 

Da ultimo la Corte Costituzionale, richiamandosi agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione e ai principi della CEDU, art. 14 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ha riconosciuto il diritto ricevere l’indennizzo previsto dalla legge n° 210/1992 a favore delle persone danneggiate dalla vaccinazione antiinfluenzale (Corte Cost. sentenza n° 268/2017).

A seguito di tali pronunce della Corte Costituzionale, i giudici, sia di legittimità che di merito hanno condannato il Ministero della Salute a pagare gli indennizzi stabiliti dalle leggi n° 210/1992 e n° 229/2005 nel caso di danni riportati da persone che si erano sottoposte a vaccinazioni non obbligatorie, ma solamente raccomandate. Tra questi, ricordiamo un importante caso patrocinato dal nostro Studio davanti alla Corte d’Appello di Venezia che ha condannato il Ministero della Salute a pagare gli indennizzi in questione al nostro assistito, danneggiato in modo irreversibile dalla sindrome di Guillain-Barré, insorta a seguito della vaccinazione antinfluenzale.

 (https://www.dragoneassociati.it/it/2019/02/15/giustizia-e-fatta-5/). 

Pertanto anche in ipotesi di danni conseguenti alla vaccinazione anti Covid 19 dovrà essere riconosciuto il diritto a ricevere l’indennizzo vitalizio e gli altri emolumenti della legge n° 229/2005.

Si tratta infatti di un vaccino che, non solo è raccomandato dalle autorità attraverso una massiccia campagna vaccinale promossa dallo Stato e dai mass media, ma viene addirittura imposto a categorie di lavoratori come requisito necessario per poter lavorare. Tra le categorie coinvolte ci sono gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e gli studenti universitari, ed ora, con il DL 127/2021 il Green Pass è diventato obbligatorio anche nel settore pubblico e privato.

Non può esservi alcun dubbio, dunque, sul pieno diritto di ricevere gli indennizzi e ristori previsti dalla legge a favore della persona che, malauguratamente, sia stata danneggiata in modo irreversibile a seguito di vaccinazione anti Covid-19.

  • Indennizzo e risarcimento del danno: analogie e differenze.

Nel caso di evento danno conseguente a vaccinazione si aprono due possibili strade per la tutela del danneggiato: l’azione indennitaria e l’azione di risarcimento danni.

  1. La prima (tutela indennitaria) viene promossa con la presentazione di una domanda di indennizzo all’autorità sanitaria-amministrativa competente che, all’esito di un giudizio medico-legale, stabilirà se si tratta o meno di danno da vaccinazione, provvedendo in caso affermativo ad erogare al danneggiato un indennizzo vitalizio mensile. Oltre all’indennizzo fissato dalla legge n° 210/1992 sono previsti altri rilevanti emolumenti stabiliti dalla legge n° 229/2005. Se la pratica amministrativa viene respinta, il legale proporrà ricorso al Ministero della Salute nei termini stabiliti dalla legge e, nel caso di ulteriore rigetto, potrà promuovere una causa al giudice del lavoro, che decide normalmente nell’arco di un paio d’anni. In questa azione di indennizzo occorre dimostrare solo il nesso causale tra vaccinazione ed evento sfavorevole; si prescinde invece dalla colpa dell’autorità sanitaria.
  2. Sicuramente, rispetto all’azione di risarcimento danni, la domanda di indennizzo ha minori costi legali perché, come detto, in questo caso il danneggiato, oltre al nesso di causalità, deve dimostrare anche la colpa dell’autorità sanitaria nel caso concreto. Per esempio, solo nel caso di azione di risarcimento danni, e non invece nella azione di indennizzo ai sensi della legge n° 210/1992, può assumere rilevanza il modulo di consenso informato sottoscritto al momento della vaccinazione anti Covid 19.
  3. In ogni caso ogni valutazione sul tipo di azione da intraprendere (volendo anche entrambe contemporaneamente) compete all’avvocato che indicherà al proprio assistito ogni aspetto della questione, tra cui il rapporto tra i costi legali e i possibili benefici economici e le prospettive di successo dell’azione da intraprendere.
  • Nesso causale

Per questo il nostro Studio (che si occupa ormai da moltissimi anni di danni da vaccini) ha già proposto numerose richieste di risarcimento e domande di indennizzo per danni da vaccinazione in varie regioni d’Italia.

La questione principale riguarda il nesso causale che deve sussistere tra la vaccinazione e l’evento avverso.

Va chiarito che il danno da vaccinazione è più ampio del danno da vaccino, nel senso che il “vaccino” è il prodotto (ad es: Comirnaty – BioNTech/Pfizer), mentre la “vaccinazione” è la pratica, l’attività vaccinale (la somministrazione del vaccino) e quindi comprende, oltre agli eventuali eventi avversi correlati al vaccino, anche quelli determinati da errori dell’operatore sanitario (ad es: mancata anamnesi del paziente, o sottovalutazione di controindicazioni cliniche alla vaccinazione, errori nell’esecuzione dell’infusione del vaccino, etc.).

In ogni caso sono determinanti i seguenti elementi: – cronologia dell’insorgenza dell’evento avverso rispetto alla data della vaccinazione (tempi di comparsa dell’evento lesivo in relazione alla data della 1^ o della 2^ dose); – compatibilità dell’insorgenza dell’evento avverso con la vaccinazione, sulla base anche dei dati ufficiali che raccolgono innumerevoli casi di eventi avversi, periodicamente aggiornati  (https://vaers.hhs.gov/reportevent.html); – assenza di altre cause potenzialmente idonee a determinare la lesione-patologia denunciata.

Fondamentale è l’apporto del medico-legale nel caso di discussione sul tema del nesso causale.

In ogni caso è raccomandabile proporre sempre la segnalazione all’AIFA (https://www.aifa.gov.it/moduli-segnalazione-reazioni-avverse ) e proporre la domanda di indennizzo per danno da vaccinazione ai sensi della legge n° 210/1992.

Il nostro Studio è a disposizione delle persone che ritengano di aver subito un possibile danno da vaccinazione per una valutazione del caso

 (https://www.dragoneassociati.it/it/contact/ ).

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