Amministrazione di sostegno: uno strumento indispensabile per anziani e soggetti “deboli”

Di questi tempi, la gestione delle proprie esigenze della vita quotidiana può risultare complicata a causa delle limitazioni posta alla libertà di movimento per arginare la diffusione della pandemia, nonché della minore operatività dei vari servizi necessari allo svolgimento delle attività tipiche della vita di tutti giorni. 

In particolare ogni appuntamento presso i pubblici uffici, ma anche in quelli privati (ad esempio le banche) viene ora fissato necessariamente con una e-mail o con un accesso in un software ove registrarsi. Metodi indispensabili, che richiedono però il possesso di un computer (o in alternativa di uno “smartphone”), oltre ad una buona connessione internet e, soprattutto, buone capacità di interagire con questi nuovi strumenti di comunicazione con il mondo. 

Strumenti che sono tuttavia di regola inaccessibili per la persona anziana o, più in generale, per i cosiddetti “soggetti deboli”. 

In essi si possono identificare tutte quelle persone che si trovano nell’incapacità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una menomazione fisica o psichica. Si pensi ad esempio all’anziano che, pur mantenendo buone capacità di relazione e di comprensione della sua situazione, non è del tutto autosufficiente, ma anche a chi a causa di una disabilità, malattia terminale, di una dipendenza dall’alcool o dalla droga, o anche del suo status di persona detenuta, non sia dotato di un buon grado di autonomia. La casistica dei soggetti potenzialmente deboli è amplissima e la pandemia l’ha sicuramente ingrandita, dovendosi ora fare i conti anche con le malattie mentali, i disagi psichici e le ripercussioni esistenziali conseguenti alla malattia da Covid.  

Tutti costoro necessitano di una figura che provveda a rappresentarli per il compimento delle azioni necessarie per la gestione e la tutela dei loro beni ed interessi. 

Per questo motivo la legge n. 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministrazione di sostegno, che trova la sua fonte di disciplina nel codice civile. Si tratta di uno strumento giuridico caratterizzato da una certa elasticità rispetto ai più rigidi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, in quanto permette di calibrare l’estensione dei poteri in capo all’amministratore sulla base delle esigenze reali dell’amministrato, a suo beneficio e nel suo interesse. Questo avviene perché il soggetto che beneficia dell’amministrazione non è necessariamente privo della capacità di agire, ma ha bisogno di qualcuno che lo assista nello svolgimento degli atti di ordinaria (come pagamento delle utenze domestiche, riscossione dello stipendio, etc.) o straordinaria amministrazione (compravendita di immobili, promozione di cause giudiziarie, etc.). 

L’amministratore di sostegno può essere sia un familiare che un professionista “terzo” (di regola avvocato o commercialista).  È nominato con decreto del giudice tutelare ad esito di un ricorso proposto avanti alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale competente, da parte dello stesso soggetto a cui si riferirebbe l’amministrazione. Di regola la richiesta di nomina di amministratore di sostegno è proposta dal coniuge e dai figli, ma anche dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado o dal pubblico ministero e, in alcuni casi, anche dai responsabili dei servizi sociali e sanitari. 

È importante ribadire che l’amministrazione di sostegno è un istituto che mira a proteggere gli interessi e la persona del beneficiario e mai potrà essere utilizzata a vantaggio dell’amministratore, come si legge chiaramente nell’art. 408 del codice civile: “La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.” Per questo motivo l’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.     

Sebbene per proporre il ricorso di nomina dell’amministratore di sostegno non sia obbligatoria l’assistenza legale, spesso beneficiari ed amministratori si rivolgono all’avvocato per assicurarsi di aver compreso tutte le peculiarità dell’istituto e per garantire il corretto svolgimento delle varie incombenze ad esso legate. 

Va anche detto che la richiesta di amministratore di sostegno viene ora svolta dagli avvocati in via telematica, evitando il deposito di persona presso la cancelleria (ora inaccessibile stante la pandemia), in virtù del portale appositamente dedicato dal Ministero della Giustizia agli avvocati, con evidente vantaggio in termini di rapidità e semplicità della trasmissione delle informazioni tra utente ed ufficio.

Il nostro Studio ha maturato pluriennale esperienza nell’ambito dell’amministrazione di sostegno ed è un punto di riferimento per chi è chiamato ad assistere i propri cari nelle piccole e grandi esigenze di tutti i giorni. 

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