PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E RINUNCIA ALL’EREDITA’

La pensione di reversibilità è una prestazione economica di natura assistenziale che viene erogata dall’INPS ai familiari superstiti in caso di decesso del pensionato o del soggetto assicurato che abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o di invalidità.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987, la pensione di reversibilità non ha natura successoria ma è una forma di tutela previdenziale in cui assume rilievo il decesso quale fatto naturale che crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto.

Pertanto chi rinuncia all’eredità non perde il diritto alla pensione di reversibilità.

Si tratta quindi di un diritto che spetta indipendentemente dall’eredità e più precisamente compete a:

  • coniuge o unito civilmente, anche se separato o divorziato (in quest’ultimo caso a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza di divorzio);
  • figli, purché minori di diciotto anni oppure studenti fino a ventuno anni se frequentano la scuola media superiore o professionale ovvero fino ai ventisei anni se frequentanti un corso universitario, purché a carico del genitore al momento del decesso e non prestino attività lavorativa retribuita. I figli inabili al lavoro e a carico del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità a prescindere dall’età;
  • in assenza del coniuge e dei figli o se questi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, i genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del deceduto;
  • in assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se questi non hanno diritto alla pensione di reversibilità, i fratelli celibi e sorelle nubili dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del deceduto.
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