DIRITTO ALL’INDENNIZZO ANCHE PER I DANNEGGIATI DA VACCINO ANTI EPATITE A: LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE NUOVAMENTE SULL’ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 210/1992

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 depositata in data 23.06.2020, è ulteriormente intervenuta in relazione all’art. 1, comma 1 della Legge n. 210/1992, allargando nuovamente la platea dei destinatari del diritto all’indennizzo ex lege n. 210/1992, seguendo l’indirizzo già più volte confermato anche con precedenti pronunce (sentenze nn. 268 del 2017, 107 del 2012, 423 del 2000, 27 del 1998). 

La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 “nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psicofisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell’epatite A“. 

Secondo quanto statuito dalla Corte, l’estensione della tutela indennitaria viene resa doverosa in presenza di danni cagionati da vaccinazioni, anche se non obbligatorie ma fortemente raccomandate dalle Autorità a beneficio dell’intera collettività, pena la violazione, in caso contrario, degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Spiega infatti la Corte che la ragione del diritto all’indennizzo del singolo non risiede nel fatto che questi si sia sottoposto ad un trattamento obbligatorio, bensì sul “necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale“. Come sottolineato dalla Corte “la previsione del dell’indennizzo completa il patto di solidarietà tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio ed affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione“.

In sostanza, le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste richiedono che sia la stessa collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio subito dal singolo per l’essersi sottoposto ad un trattamento – sia obbligatorio, sia raccomandato a seguito di apposite campagne di informazione e sensibilizzazione da parte delle autorità sanitarie – effettuato nell’interesse della collettività stessa.  

Sentenza Corte Costituzionale n. 118 del 2020
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