Coronavirus e viaggi: quali effetti?

L’emergenza Coronavirus imperversa ormai da qualche settimana nel nostro Paese e ha imposto ad ognuno di modificare le proprie abitudini di vita ed anche di ripensare agli impegni presi per il prossimo futuro. 

Infatti, considerata l’incertezza sulla fine di tale situazione emergenziale e le misure restrittive adottate dall’Esecutivo che si sono susseguite, molte persone sono state costrette a rivedere gli spostamenti già definiti per il periodo a venire. Di conseguenza, sia che si tratti di un viaggio di piacere o di un trasferimento per lavoro, sorge loro spontaneo chiedere come comportarsi per cancellare una prenotazione effettuata in precedenza ed ottenere il rimborso di quanto già pagato.

A tal proposito, il Governo ha dapprima emanato il D.L. 2.03.2020 n.9 che, all’art. 28, ha riconosciuto, ravvisando un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1436 c.c., il diritto al rimborso del titolo di viaggio per il trasporto aereo, ferroviario e marittimo per coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni (ad oggi riferite all’intero territorio nazionale): essere ricoverati, o sottoposti a quarantena/permanenza domiciliare, o residenti/domiciliati in zone di contagio, o viaggiatori da o per tali luoghi, o partecipanti a concorsi/eventi/riunioni sospesi o rinviati oppure aver acquistato un titolo di viaggio in Italia con destinazione uno Stato estero in cui sia impedito lo sbarco/approdo/arrivo in ragione dell’emergenza sanitaria.

In particolare, il decreto prevede che i predetti soggetti presentino apposita istanza al vettore comunicando il ricorrere di una delle situazioni sopracitate, allegando il titolo di viaggio ed eventualmente la documentazione comprovante la partecipazione ad una manifestazione/iniziativa/evento. Tale istanza deve essere avanzata entro il termine di trenta giorni che decorre, differentemente, a seconda della condizione in cui l’interessato si trova (ad esempio a partire dalla cessazione dello stato di quarantena o dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o manifestazione). Entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, è facoltà del vettore procedere, in via alternativa, al rimborso del corrispettivo versato o all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Quanto esposto trova applicazione anche per i titoli di viaggio acquistati per il tramite di un’agenzia di viaggio.

Il D.L. n. 9/2020 dà disposizioni anche per i contratti di pacchetto turistico, ossia per quegli accordi tra l’organizzatore/intermediario e il consumatore che combinano più servizi turistici per lo stesso viaggio o vacanza come, ad esempio, l’alloggio, il trasporto passeggeri, il noleggio auto o altri servizi accessori. Invero, i viaggiatori che si trovano nelle condizioni sopra esposte, e quindi nell’impossibilità di fruire del pacchetto turistico prenotato, possono esercitare il diritto di recesso come previsto dal c.d. Codice del Turismo (D. Lgs. 23 maggio 2011, n.79). In tal caso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore il rimborso del corrispettivo versato – come espressamente previsto dal citato Codice – o un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro un anno dalla stessa emissione.

Successivamente, con l’art. 88 del D.L. 17.03.2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), il Governo ha esteso l’applicabilità della procedura riguardante i titoli di viaggio di cui sopra anche ai contratti di soggiorno.

Tale ultimo decreto ha inoltre previsto la possibilità di risolvere i contratti di acquisto di biglietti per spettacolidi qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, nonché quelli per l’accesso ai musei e agli altri luoghi di cultura la cui fruizione debba avvenire entro il 3.04.2020 (ora prorogato al 13.4.2020) e la stessa sia resa impossibile a seguito delle misure restrittive approvate dal Governo. 

In tal caso, il predetto D.L. n. 18/2020 richiede all’interessato di presentare al venditore, entro il 16 aprile 2020, un’istanza di rimborso allegando il relativo titolo di acquisto. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il venditore provvede all’emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. 

Quanto sopra esposto vale per gli spostamenti, viaggi e soggiorni da effettuarsi entro il 13 aprile 2020 (alla luce dell’ultimo DPCM del 22 aprile 2020), salvo ulteriori modifiche/proroghe di cui si darà tempestivamente notizia.

In ogni caso, per tutte le tipologie di contratto sopra citate, appare consigliabile contattare direttamente il vettore o l’organizzatore prescelto per avere informazioni più dettagliate e conoscere le modalità con le quali questi intende procedere a seguito dell’istanza di rimborso presentata dall’interessato.

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