CORONAVIRUS e contratti pendenti: come tutelarsi?

Lo scorso 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus può essere considerato una pandemia.

Da allora molto è cambiato per la vita di milioni di persone. Al momento in cui si scrive, si calcola che circa 900.000 individui sono risultati positivi al contagio in 203 stati. Due miliardi di persone sono in quarantena presso la propria abitazione, oltre 40.000 i deceduti.  

Questi numeri descrivono un’emergenza sanitaria grave, eccezionale e, previe le valutazioni del caso, imprevedibile. Al di là dei tragici effetti sulla vita delle persone, il virus non ha tardato a sortire un impatto altrettanto importante anche sugli scenari economici e sociali del nostro paese.

Nell’ultimo periodo sono infatti in aumento i casi di scioglimento dei contratti, disdette, problemi di indennizzi, blocchi di fornitura, ritardi, mancate assunzioni o licenziamenti.

Nel futuro prossimo il numero di inadempimenti contrattuali è destinato a salire e verosimilmente la stessa vicenda giuridica sarà oggetto di numerosi contenziosi. È infatti inevitabile che, a fronte di un significativo mutamento del contesto economico, in cui una prestazione contrattuale diviene impossibile o particolarmente onerosa per una parte, quest’ultima cerchi di invocare il proprio diritto ad essere esonerata dalla prestazione, ovvero ad ottenere una revisione delle condizioni contrattuali, mentre l’altra parte invochi il dovere di attenersi scrupolosamente agli accordi contrattuali.

L’eccezionalità del contesto attuale impone perciò di indagare i rimedi contrattuali previsti dal nostro ordinamento per fronteggiare le conseguenze economiche connesse all’impossibilità di adempiere agli impegni commerciali. Gli istituti civilistici dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione del contratto per forza maggiore rappresentano, in questo senso, delle valide garanzie a tutela delle parti contrattuali danneggiate dalla crisi.

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

Come noto, secondo il diritto italiano il contratto assume forza di legge tra le parti: esso non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il nostro ordinamento individua perciò in modo tassativo le ipotesi di estinzione del contratto. Tra queste, vi è l’impossibilità sopravvenuta.

L’art. 1256 c.c. prevede che, qualora, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione dedotta in contratto diventi definitivamente impossibile, l’obbligazione si estingue, e quindi il debitore è liberato. Se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

In particolare, l’estinzione dell’obbligazione a seguito dell’inutilità della prestazione per il creditore può verificarsi: i) a seguito del soddisfacimento dell’interesse creditorio al di fuori dell’adempimento o di altri modi tipici di estinzione delle obbligazioni (ad es.: sostituzione della prestazione, eseguita direttamente ad opera del creditore); ii) se la prestazione è inutilizzabile da parte del creditore.

Secondo l’insegnamento di un illustre giurista, tristemente scomparso in questi giorni, perché si integrino gli estremi dell’impossibilità sopravvenuta, è necessario che la situazione non fosse prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e sia tale da “non poter essere superata con lo sforzo diligente cui il debitore è tenuto” (Schlessinger). Il problema, dunque, diviene quello di stabilire se la condotta, che potrebbe prevenire o superare la situazione impeditiva, possa ritenersi esigibile o meno dal debitore.

Venendo al quesito in esame, si osserva che per fronteggiare la diffusione del CoVid19 sul territorio nazionale il governo ha adottato provvedimenti che hanno inciso sulla normale operatività dei rapporti giuridici, prevedendo ad esempio la chiusura delle attività commerciali e la limitazione alla libertà personale e di circolazione.

I predetti provvedimenti potrebbero determinare un’impossibilità della prestazione per factum principis, ipotesi che ricorre quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo emessi dalle competenti autorità che, per tutelare l’interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell’obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

Occorre tuttavia prestare attenzione: secondo la giurisprudenza ciò non vale nel caso in cui: (i) il factum principis sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto della sottoscrizione del contratto e (ii) il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che ciò comporti un sacrificio ragionevole per il debitore stesso.

In sintesi, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione:

– il debitore non è responsabile per il proprio inadempimento (art. 1218 c.c.);

– la sua obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.);

– il contratto si risolve di diritto, con effetti restitutori tra le parti, senza bisogno di alcuna iniziativa di parte né di intervento del giudice (che sarà, tuttavia, necessario in caso di contestazioni).

Appare dunque evidente che, se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi dovuti al Covid-19, eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell’articolo 1256 del codice civile.

CAUSA MAGGIORE

Vi è poi l’ipotesi della forza maggiore. Con tale dizione generalmente si intende quell’evento imprevedibile e inevitabile al quale non è possibile resistere (vis maior cui resisti non potest). L’ordinamento giuridico italiano non fornisce una nozione precisa sul punto.  Tuttavia essa si ricava indirettamente dall’art. 1467 c.c., il quale prevede che nei contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Pertanto, i presupposti di operatività della causa di forza maggiore sono la straordinarietà e imprevedibilità dell’evento esterno alla sfera di azione delle parti, nonché la non riconducibilità dello stesso alla figura del debitore.

Tali requisiti attengono sia alla sfera oggettiva che soggettiva del rapporto. Il requisito di straordinarietà ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione. L’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente. La prevedibilità o meno dell’evento va valutata non in astratto ma alla luce del giudizio che, ex ante, un uomo medio avrebbe ritenuto di formulare per cautelarsene nello stipulare il contratto.

Si ricorda che, a differenza dell’impossibilità, l’eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. non estingue automaticamente il contratto, ma deve essere accertata dall’autorità giudiziaria. La risoluzione per causa di forza maggiore di prassi viene riconosciuta per accadimenti eccezionali ai quali non è possibile resistere, quali ad esempio guerre, nubifragi, terremoti e, per l’appunto, epidemie.

Ove ricorra tale ipotesi il contraente è tenuto a notificare alla controparte la sussistenza della causa di forza maggiore in modo tempestivo e circostanziata. In questo modo, l’altro contraente potrà sospendere la sua prestazione e limitare il suo danno. Un ritardo nella comunicazione è, in certi contratti, sanzionato persino con la perdita del diritto di invocare la forza maggiore.

Una volta accertata una causa di forza maggiore, le parti potranno valutare le seguenti alternative:
– sospendere il contratto fintanto che la situazione non cambi;

– rinegoziare/revisionare il contratto per ricondurre il rapporto tra le prestazioni entro i limiti della alea normale;

– risolvere l’accordo, con effetti restitutori tra le parti. Tuttavia non potranno risolversi i contratti aleatori, nei quali non sussiste un equilibrio predefinito del rapporto sinallagmatico, il quale è pertanto sottoposto al rischio di futuri accadimenti.

INTERVENTI LEGISLATIVI

Nell’attuale contesto emergenziale il legislatore è intervenuto con alcuni provvedimenti volti a ridurre, per quanto possibile, l’incertezza dei rapporti giuridici e tutelare gli interessi dei contraenti.

In tale ottica si inserisce l’art.91 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 “Cura Italia”, il quale recita: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.

A mente della norma testé richiamata, il debitore andrà esente da qualsivoglia responsabilità civilistica ove l’obbligazione dedotta nel contratto sia divenuta impossibile a causa del rispetto delle predette misure di contenimento. Sarà pertanto necessario valutare l’applicabilità di tale norma alla luce del caso concreto, esaminando in particolare se i) le disposizioni di contenimento sono in grado di incidere, di fatto, nel rapporto giuridico tra le parti; ii) se il debitore non possa eseguire la propria prestazione con modalità alternative, garantendo in ogni caso il rispetto della legge.

E’ opportuno qui ricordare un altro provvedimento adottato dal governo, in tema di contrattualistica internazionale. In data 25.03.2020 il Ministero dello Sviluppo economico ha infatti emanato la circolare n. 88612, con la quale ha disposto che, su richiesta dell’impresa, le Camere di Commercio rilascino dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Tale certificazione attesterebbe pertanto l’esistenza di una condizione di forza maggiore, per consentire alle imprese italiane di sottrarsi all’adempimento di obblighi assunti in contratti transnazionali.

L’Italia ha così dato seguito all’esempio fornito dal governo cinese, che già dallo scorso 30 gennaio 2020 ha autorizzato un suo ente statale (il China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT) ad emettere dei certificati aventi i medesimi contenuti e finalità. Da allora si stima che il CCPIT abbia emesso oltre 3000 certificati in relazione a contratti per un valore complessivo di circa 40 miliardi di dollari.

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

L’attuale situazione di emergenza può, all’evidenza, incidere anche sulla esecuzione di contratti di compravendita internazionale. Risulta dunque opportuno brevemente illustrare quali norme internazionalistiche potrebbero essere invocate tra soggetti appartenenti a diverse giurisdizioni.

In primo luogo, viene in rilevo La Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni, adottata l’11 aprile 1980, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985 n. 765. La Convenzione, che ad oggi è in vigore in altri 93 Paesi, prevede all’art. 79 una clausola di esonero da responsabilità contrattuale per causa di forza maggiore, sempre che la parte interessata verifichi e provi che: i) l’impedimento è sorto successivamente alla stipula del contratto; ii) l’inadempimento è dovuto ad un impedimento indipendente dalla volontà del debitore; e iii) l’evento era imprevedibile al momento del perfezionamento della vendita.

La Convenzione trova applicazione non solo presso le autorità giudiziarie dei Paesi parte del trattato, ma anche nelle Corti Arbitrali. In tema di contrattualistica internazionale ed epidemie, si richiama un’importante decisione della China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) del 5/3/2005, epoca in cui vi era la diffusione di un altro contagio da coronavirus: la SARS. In tale frangente la Corte rigettò la domanda del venditore cinese che aveva invocato l’epidemia di SARS come causa di forza maggiore a giustificazione del suo inadempimento all’obbligo di consegna di merci ad un acquirente olandese, in quanto secondo la Corte, tale l’epidemia era diffusa già da due mesi prima della data di stipula del contratto ed era quindi evento prevedibile dal venditore.

Un’altra clausola frequentemente utilizzata nell’ambito del commercio internazionale è la cd. hardship clause, elaborata nel 2003 dalla Camera di Commercio Internazionale. La predetta disposizione ha il merito di configurare alcuni meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ove qualora nell’esecuzione del contratto si manifestino “eventi non previsti dalle parti che modifichino fondamentalmente l’equilibrio del contratto, in modo da comportare un onere eccessivo”.

La ratio sottesa a tale norma è quella di consentire alle parti di rinegoziare i termini del contratto in modo tale che esso si adegui al nuovo stato di fatto, e ciò tramite l’intervento di un terzo o mediante apposito negoziato tra le stesse. Soltanto ove non venisse raggiunto un accordo è possibile richiedere la risoluzione del contratto.

CONCLUSIONI

Da quanto precede deriva che la sussistenza dell’impossibilità sopravvenuta o dell’eccessiva onerosità della prestazione in relazione a cause di forza maggiore dovrà essere verificata caso per caso, esaminando con estrema attenzione il contratto stipulato. In particolare, gli operatori dovranno valutare se esistono clausole specifiche e quale sia la legge ed il foro applicabile. La natura e le modalità di esecuzione della prestazione potranno essere apprezzati alla luce dei fatti che hanno comportato, nel concreto, un ritardo, l’impossibilità, ovvero l’eccessiva onerosità della prestazione. Si dovrà dunque vagliare quale è stato l’impatto di tali eventi sul rapporto in essere e se sussistono soluzioni alternative che rendano possibile l’adempimento, in termini ragionevoli.

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