RESTRIZIONI DI VIAGGIO PER EMERGENZA CORONAVIRUS: QUALI DIRITTI PER I PASSEGGERI?

Le misure per il contenimento del contagio del virus, attuate sia dallo Stato Italiano che da alcuni Stati esteri, unite alle valutazioni personali sull’opportunità di compiere spostamenti, hanno avuto un grande impatto sui viaggi programmati per questo periodo.

Per quanto riguarda i viaggi aerei, alcune compagnie hanno deciso di annullare i voli da e verso alcune zone. In proposito si ricorda che è garantito per il passeggero il diritto al rimborso del biglietto aereo, in quanto si applicano le norme del Regolamento 261/2004. Tuttavia, data la situazione di emergenza sanitaria, non si potrà pretendere il diritto alla compensazione pecuniaria, in quanto si ricade in quei casi in cui “la cancellazione deriva da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”

In altri casi invece, sebbene il volo non sia stato cancellato, il passeggero potrebbe subire delle restrizioni a causa delle disposizioni messe in atto dagli Stati di partenza o destinazione. E’ possibile conoscere le disposizioni messe in atto nei vari Stati consultando il sito: http://www.viaggiaresicuri.it/home.

Per regolare i diritti di rimborso in queste situazioni, l’ENAC ha emesso un comunicato, di cui riportiamo il testo:

Comunicato Stampa n. 12/2020

Coronavirus: informazioni ai passeggeri su cancellazione voli a causa delle restrizioni disposte da alcuni Paesi e su voli che non possono essere usufruiti per disposizioni delle autorità

A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all’accesso di passeggeri provenienti dall’Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l’espansione della epidemia Covid19, l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.

I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo

• hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore;

• non hanno, invece, diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Reg. numero 261 del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore.

Il nostro Studio resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, anche per quanto riguarda viaggi organizzati, prenotazioni alberghiere e ogni altro aspetto relativo al viaggio.

Il presente articolo, come tutti gli articoli presenti sul nostro sito, fornisce indicazioni generali su temi giuridici trattati volutamente in modo sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività ed è finalizzato esclusivamente ad una migliore conoscenza di argomenti giuridici di attualità, sulla base delle richieste che ci vengono formulate dalla nostra clientela. Il presente articolo non intende fornire e non deve essere considerato uno strumento di consulenza legale.

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