MAMMOGRAFIE ED ECOGRAFIE: ERRORI, TIMORI, TUMORI E RISARCIMENTI

Grazie ai continui progressi della ricerca scientifica in materia ed alla disponibilità di tecnologie sempre più avanzate, il cancro al seno, a fronte di maggiore incidenza nel geNere femminile, presenta minori indici di mortalità.

Un ruolo chiave nella lotta ai tumori è l’anticipazione della diagnosi: più tempestiva è la scoperta del tumore, minore è la sua dimensione e meno invasivi saranno gli interventi chirurgici o i trattamenti farmacologici necessari a rimuoverlo. 

Tuttavia, nonostante il grande avanzamento delle tecniche di screening, errori diagnostici in occasione di ECO e mammografie possono purtroppo capitare. 

Il nostro Studio, che da oltre 20 anni si occupa di responsabilità medica, ha avuto modo di affrontare numerosi casi di tumori al seno scoperti e trattati in ritardo a causa di errori diagnostici, acquisendo una consolidata esperienza in materia. 

In primo luogo c’è da chiarire se sussiste la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria che ha effettuato o refertato l’esame radiologico. Il nostro studio si affida a medici legali di consolidata capacità ed esperienza che si avvalgono a loro volta di specialisti in radiologia ed oncologia

Qualora il parere medico ravvisi responsabilità professionale, si procede alla quantificazione dei danni. I profili giuridici legati alla liquidazione del danno sono tanto interessanti quanto complessi. 

Nella gran parte dei casi, ci si trova, in primo luogo, al cospetto del cd. danno differenziale iatrogeno, rappresentato dalla differenza tra la situazione clinica attuale (danno biologico complessivo, espresso in termini percentuali) e il danno biologico che sarebbe comunque residuato alla paziente nel caso in cui la diagnosi fosse stata corretta e quindi l’intervento chirurgico e/o il trattamento oncologico fosse stato tempestivo. In altre parole: quanto incide, nella totalità del danno complessivamente patito dalla sfortunata paziente, l’omessa diagnosi di quel tumore, il suo inarrestato aggravamento e la maggiore possibilità per la paziente di sviluppare una metastasi? Vengono perciò in qualche modo ridotte le sue prospettive di sopravvivenza?

Un caso patrocinato dal nostro Studio riassume meglio i termini della questione. 

Una giovane paziente si era rivolta al nostro Studio chiedendo il risarcimento dei danni riportati a causa di un omessa/errata diagnosi nel corso di una mammografia che non aveva evidenziato un nodulo al seno né prescritto alcun follow up. A distanza di oltre un anno la paziente scopriva di essere affetta da un tumore che si trovava ormai in fase avanzata con la necessità di sottoporsi ad un intervento di mastectomia radicale e a massicce dosi di radioterapia e cicli di chemioterapia. In sostanza un intervento molto invasivo e un trattamento molto più debilitante, con la conseguente perdita di chance di sopravvivenza per il maggior rischio di recidive e metastasi. In questo caso i nostri consulenti (medico legale, radiologo ed oncologo), dopo aver evidenziato la responsabilità del radiologo, avevano indicato la percentuale di danno biologico complessivo riportato dalla paziente e le sue chances di sopravvivenza, rapportando il tutto al (minore) danno biologico che la paziente avrebbe riportato nel caso di tempestiva diagnosi e terapia e il (maggiore) danno biologico (ma anche morale ed esistenziale) riportato dalla giovane paziente a causa dell’omessa diagnosi. Ulteriore danno da risarcire alla paziente a causa della malpracticemedica era costituito dalle minori chance di sopravvivenza della stessa, valutate secondo un giudizio prognostico-probabilistico formulato in base ai dati statistici, ed epidemiologici ricavati dalla letteratura scientifica. In questo caso la compagnia di assicurazioni interessata ha ritenuto di definire rapidamente il sinistro, evitando la causa e liquidando il giusto risarcimento, ritenendo assolutamente convincenti gli argomenti dei Consulenti del nostro Studio, che hanno trovato conferma nella relazione del medico legale della compagnia assicurativa.

Come visto, in questi casi può spesso esservi altresì un danno da perdita di chance e un rilevante danno esistenziale:  la paziente, a causa dell’errore medico consistente nell’omessa o ritardata diagnosi del tumore, può vedersi ridotta la possibilità di vivere più a lungo e può riportare un danno psichico o esistenziale per l’ansia e il timore della comparsa di recidive e metastasi, ma anche per la rabbia di aver ritardato i trattamenti terapeutici a causa dell’errore professionale. 

Secondo la Cassazione quando “La condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto”, ossia quando vi è un’insanabile incertezza sull’eventualità che il paziente, ove sottoposto a corretta e tempestiva diagnosi, avrebbe potuto vivere più a lungo o patire minori sofferenze, tale possibilità “sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta – se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l’evento incerto (la possibilità perduta) – ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza.” (Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-11-2019, n. 28993)

Stante la tecnicità della materia, risulta evidente che l’elaborazione della giusta strategia giudiziale richiede l’intervento di un avvocato con preparazione specifica, unitamente all’apporto specialistico di un’equipe medico-legale, con la partecipazione di un ausiliario radiologo e/o oncologo. La collaborazione di una squadra di professionisti così composta si rivela decisiva nella pronta soluzione della vicenda risarcitoria, potendosi optare per il giudizio di mediazione o per lo speciale procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. al fine di giungere – ove possibile – ad una soddisfacente trattativa con la struttura sanitaria e/o il medico responsabile e con le loro compagnie di assicurazione.

Invero, negli ultimi tre casi di tumore al seno non diagnosticati in sede di mammografia/ecografia trattati dal nostro Studio, i risarcimenti sono stati ottenuti in tempi molto rapidi, con evidenti vantaggi sia per la danneggiata principale (vittima diretta della malpractice medica) che dei componenti del suo nucleo familiare (compagno/marito, figli), eventuali vittime secondarie dell’illecito.

La donna affetta da tumore al seno, aggravato dall’omessa diagnosi, è vittima due volte: la prima, a causa dell’insorgenza della malattia, e la seconda a causa del danno provocato o aggravato dalla malpractice medica. Così come ricerca scientifica e progresso tecnologico, come detto, risultano fondamentali nella prevenzione e nella cura dei tumori, preparazione specifica e competenza specialistica sono altrettanto indispensabili per ottenere in tempi ragionevoli il giusto ristoro del danno subito. 

Il presente articolo, come tutti gli articoli presenti sul nostro sito, fornisce indicazioni generali su temi giuridici trattati volutamente in modo sintetico e senza alcuna pretesa di esaustività ed è finalizzato esclusivamente ad una migliore conoscenza di argomenti giuridici di attualità, sulla base delle richieste che ci vengono formulate dalla nostra clientela. Il presente articolo non intende fornire e non deve essere considerato uno strumento di consulenza legale.

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