I diritti non vanno in vacanza: voli cancellati

Anche se la stagione privilegiata per viaggi e vacanze è ormai giunta al termine, molti sono ancora coloro che, approfittando della minor frenesia di fine estate, di ferie posticipate, di temperature più miti o tariffe più convenienti, si  trovano in questi giorni a barcamenarsi tra stazioni e aeroporti di tutto il mondo.

A volte però, la voglia di partire per un bel viaggio lontano da casa  o di tornare alla propria quotidianità forti del carico di energia accumulato in vacanza, si deve scontrare con delle brutte sorprese lampeggianti su tabelloni di arrivi e partenze. Le perentorie  indicazioni di “Volo cancellato” o “Ritardo”, purtroppo accostate proprio al numero del volo prenotato, possono rappresentare per il passeggero solo l’inizio di uno scoraggiante susseguirsi di inconvenienti e contrattempi.

Lo sconforto creato da questo tipo di situazioni, spesso gestite in modo approssimativo e disorganizzato dalle compagnie aeree e dalle agenzie di assistenza, sta conoscendo proprio in questi giorni una fase di picco, anche a causa delle numerose cancellazioni e modifiche ai voli che la nota compagnia aerea low-cost Ryanair sta operando, per motivi interni all’azienda, su molte delle tratte servite.

Diventa quindi fondamentale saper affrontare questi imprevisti con un bagaglio (questa volta a prova di smarrimento) di informazioni e conoscenze che permetta di acquisire consapevolezza dei propri diritti e di ottenere quindi tutto ciò che spetta.

Avevamo già pubblicato a questo link: I diritti non vanno in vacanza – Cosa fare in caso di vacanza rovinata un utile prontuario sui passi da compiere in caso di cancellazione, ritardo del volo o negato imbarco. In particolare, si ricorda il diritto ad ottenere una compensazione di denaro di entità (da un minimo di € 250 ad un massimo di € 600)  commisurata sulla lunghezza della tratta

Segnaliamo una recentissima sentenza della Corte di Giustizia UE (11 maggio 2017, causa C-302/16), chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale in un caso che vedeva un passeggero contestare il rifiuto del vettore aereo di accordargli la compensazione pecuniaria dovuta ai sensi del regolamento 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, a seguito della modifica della data di partenza del proprio volo, che egli aveva prenotato mediante un sito internet intermediario.

Nello specifico, la compagnia aerea affermava di aver assolto il proprio onere informativo consistente nel dare comunicazione al passeggero della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’ora di partenza originariamente prevista, avendone dato avviso in tempi adeguati al sito internet intermediario. Tuttavia, i gestori di quest’ultimo non avevano tempestivamente inoltrato l’informazione al passeggero, che veniva a conoscenza della cancellazione solo dieci giorni prima del volo.

Interpretando gli artt. 5 e 7 del suddetto Regolamento, la Corte ha affermato che il vettore aereo “è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria di cui a tali disposizioni in caso di cancellazione del volo (…) , anche qualora tale vettore abbia informato di tale cancellazione, almeno due settimane prima di tale data, l’agente di viaggio tramite il quale il contratto di trasporto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato da tale agente entro detto termine.” In breve, la comunicazione deve giungere al passeggero entro la scadenza prevista, non essendo il vettore sollevato dall’obbligo di compensazione qualora abbia informato della cancellazione unicamente gli agenti di viaggio o altri intermediari.

In pratica, nel caso di cancellazione del volo prenotato tramite agente di viaggio (ad es. agenzia, anche on line, quali Expedia, Skyscanner etc.), qualora la comunicazione della cancellazione al passeggero (e non solo all’agenzia) non sia intervenuta almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, si avrà diritto ad ottenere la compensazione prevista in conformità con la legislazione europea.

Per una gestione efficace di tali procedimenti, in momenti come questo di grande confusione sul tabellone di arrivi e partenze, un’assistenza legale qualificata può rivelarsi di fondamentale importanza.

Avv. Massimo Dragone                                                  Dott.ssa Stefania Carrer

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