DANNO ESISTENZIALE: SE PROVATO VA LIQUIDATO

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Il risarcimento dei danni causati da fatto illecito va liquidato e pagato per intero.

È quanto emerge dalla recente sentenza n. 21059 del 19 ottobre 2016, che si allega, con cui la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato la necessità di procedere “all’integrale ristoro dei danni” non patrimoniali causati alla vittima del fatto illecito. Tra questi spicca il “danno esistenziale”, ossia quel danno, che si ripercuote negativamente sulla persona, incidendo sui suoi aspetti relazionali.

Ne sono innegabile esempio il danno da contagio – che non si esaurisce nella sfera “biologica” o come danno alla salute in sé e per sé considerato, ma si manifesta altresì nel rapporto con le altre persone con cui il soggetto “infettato” entra in contatto, pregiudicandolo nelle relazioni interpersonali – così come il danno alla sfera sessuale che, nel rapporto di coppia, non incide solo nei confronti della persona che ha subito direttamente la lesione (si pensi alla menomazione degli organi genitali conseguente ad incidente stradale o a malpractice medica), ma anche nei confronti del coniugeconviventecompagnocompagna di vita, che viene di riflesso pregiudicato per il pregiudizio riportato alla “propria” sessualità nell’ambito del rapporto di coppia.

Il caso: con la citata sentenza n. 210592016 la Corte di legittimità interviene per ristabilire gli equilibri risarcitori, riformando una pronuncia della Corte d’Appello di Venezia che, nel condannare il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni subiti da un militare in servizio caduto da un parapetto al quale era appoggiato, ne limitava tuttavia l’entità del risarcimento, negando in particolare il danno esistenziale. L’importo di fatto liquidato risultava quindi non integralmente satisfattivo, mancando, appunto, il risarcimento del danno alla sfera relazionale. La Corte di Cassazione ha anche ribadito la necessità di risarcire i danni non patrimoniali mediante le tabelle del Tribunale di Milano, aventi “vocazione nazionale”, peraltro più favorevoli al danneggiato, rispetto alle tabelle locali applicate nella fattispecie.

La Corte di Cassazione prende quindi le distanze dalla precedente pronuncia delle SS.UU. n.269722008 che, secondo i primi interpreti e commentatori, pareva negare autonomia e dignità al danno esistenziale.

Molte successive pronunce hanno invece affermato la necessità di risarcire tutte i pregiudizi subiti dalla vittima dell’illecito e con questa sentenza viene ancora una volta ribadito il principio dell’integralità del ristoro. Il Giudice deve quindi provvedere al risarcimento di tutti i danni conseguenti dal fatto illecito, al di là “del nome assegnato al pregiudizio” e con l’unico limite di non incorrere in duplicazioni risarcitorie, non potendosi ovviamente liquidare due volte lo stesso danno, seppur menzionato con nomi diversi.

I danni attinenti “alla sfera relazionale della persona” (o esistenziali), secondo la menzionata sentenza della Cassazione si configurano “autonomamente (…) allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in degenerazioni patologiche integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita”.

Emerge nel segno tracciato dalla funzione nomofilattica della Suprema Corte il “significato pregnante” del danno esistenziale, inteso come “(radicale) cambiamento di vita”, “alterazione/cambiamento della personalità del soggetto” e“sconvolgimento dell’esistenza”.

Tali principi generali andranno applicati a tutte le azioni risarcitorie promosse dalle vittime dei danni da incidente stradale, da responsabilità medica, da trasfusioni di sangue infetto, da infortuni sul lavoro, da maltrattamenti in famiglia, da violenza ed in generali in tutte le azioni proposte dalle persone danneggiate dal fatto illecito colposo o doloso da chiunque commesso.

Avv. Massimo Dragone

Dott. Stefano Trevisan

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