Ricerca scientifica ed embrioni: il divieto della legge 40/2004 è salvo (per ora…).

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Per quattro volte la scure della Corte Costituzionale, insieme ad altre sforbiciate da parte di organi giurisdizionali di vario grado, aveva già provveduto a cambiare i connotati della L. 40/2014 sulla fecondazione assistita, chiacchieratissimo testo legislativo la cui evoluzione continua da 11 anni. Da ultimo, la potenziale arma di demolizione era passata tra le mani dei giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamati a pronunciarsi, nel caso Parrillo contro Italia, sulla legittimità del divieto sancito dall’art. 13 della legge, quello cioè che proibisce di destinare gli embrioni umani alla ricerca scientifica.

Il colpo però non è stato sferrato: con sentenza del 27/08/2015 (su ricorso n. 46470/11) la Grande Camera della Corte EDU ha stabilito che tale divieto non rappresenta una violazione dell’Art. 8 della CEDU, che sancisce il diritto per la vita privata e familiare. Nello specifico, la ricorrente (signora Adelina Parrillo), aveva lamentato un’ingiusta interferenza dello Stato Italiano, essendole stato impedito il rilascio e la donazione alla ricerca degli embrioni ottenuti mediante fertilizzazione in vitro e crioconservati dal 2002, epoca precedente all’emanazione di suddetta legge ostativa.

La Corte aveva dichiarato il ricorso ammissibile sotto tale profilo. Dal momento che gli embrioni, affermano i giudici, contengono il materiale genetico della ricorrente, sono un elemento fondamentale della sua identità: tutte le scelte sul loro utilizzo concernono quindi la libertà di autodeterminazione della signora Parrillo. A non entrare in gioco è invece la vita familiare, avendo la ricorrente scelto di non procedere all’impianto degli embrioni e di rinunciare quindi alla gravidanza. Ciononostante, la sentenza stabilisce che lo Stato Italiano non ha in questo caso abusato dell’ ampio margine di discrezionalità riconosciutogli in materia dalla legislazione internazionale e legittimato inoltre dalla mancanza di un orientamento condiviso negli stati europei (il cosiddetto consensus). Al contrario, si ritiene che tale divieto si renda necessario in una società democratica per la “protezione della libertà altrui”, come previsto dall’art. 8(2) della Convenzione.

Guardandosi bene dall’aprire il vaso di Pandora del dibattito scientifico ed etico volto a definire l’ “inizio vita”, la Corte non ha saputo evitare alcune aporie logiche. Argomentando la non applicabilità al caso di specie dell’Art.1 del Protocollo n.1 della CEDU sulla protezione della proprietà, la Corte ha sostenuto che gli embrioni umani non possono essere considerati dei “beni”, senza voler opportunatamente fornire altri chiarimenti in merito alla loro natura. Inoltre, come già menzionato, si è stabilito che il divieto della legge italiana è volto a proteggere la libertà “altrui”, riferendosi normalmente con tale termine ad “altre persone”. Tuttavia, la Grande Camera ha precisato che questa espressione non include alcuna valutazione da parte della Corte circa l’estensione del termine “altrui” agli embrioni umani (par. 165).

Lo scudo fornito da quest’ultima decisione dei giudici di Strasburgo non basta però a mettere al riparo la legge 40/2004: se la Corte EDU ha stabilito nel caso concreto che non vi è stata violazione dei diritti umani della ricorrente, spetterà alla Corte Costituzionale Italiana prendere una decisione definitiva sulla legittimità o meno del divieto di compiere ricerca scientifica sugli embrioni umani.

Dott. Stefania Carrer

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