DIVORZIO: L’EX CONIUGE HA SEMPRE DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’?

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata con la sentenza n.22434/2018, depositata il 24.09.2018, sul riconoscimento del diritto dell’ex coniuge alla pensione di reversibilità qualora questi abbia percepito l’assegno di divorzio in un’unica soluzione.

La Legge 1.12.1970, n.898 prevede infatti “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.(art.9, co.3).

Sull’interpretazione da attribuire alla citata norma e, in particolare, all’espressione “titolare dell’assegno” di divorzio si è registrato un contrasto giurisprudenziale che ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.22434/2018, dopo aver dato conto dei precedenti orientamenti in ordine alla configurabilità del diritto alla pensione di reversibilità o a quota di essa in favore dell’ex coniuge, ha riaffermato la natura autonoma e previdenziale di tale diritto e la funzione solidaristica che esso persegue. Al contempo, il Supremo Collegio ha ritenuto che il presupposto per il riconoscimento del diritto al trattamento di reversibilità è il venir meno di un sostegno economico che veniva apportato in vita dal coniuge o ex coniuge scomparso e che quindi la finalità del suddetto trattamento è quella di sovvenire alla perdita economica dovuta alla morte del dante causa.

Gli Ermellini hanno pertanto riconosciuto il necessario carattere di attualità dell’assegno di divorzio ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, o ad una quota della stessa, all’ex coniuge. Infatti solo quando la fruizione periodica di una somma, come contributo al mantenimento, è attuale si può verificare un deficit economico a causa della morte del dante causa e, pertanto, la corresponsione del trattamento di reversibilità, o di parte di esso, assolve alla sua funzione solidaristica, ovvero di sostegno economico. Diversamente, il diritto alla reversibilità non può dirsi attuale ed esercitabile quando il diritto all’assegno di divorzio è stato già interamente soddisfatto mediante la corresponsione in un’unica soluzione dello stesso, perché di esso si è esaurita la titolarità.

Alla luce di quanto deciso dalla Suprema Corte, ne discende che la corresponsione una tantumdell’assegno di divorzio è satisfattiva di qualsiasi obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario e l’ex coniuge, di conseguenza, non potrà avanzare alcuna pretesa sulla pensione di reversibilità del dante causa.

Dott.ssa Marta Manzoni

 

Ecco il testo della sentenza: Corte di Cassazione Sezioni Unite n.22434:2018

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