Breve relazione sulle tematiche affrontate nel corso dell’incontro del 13 febbraio 2013

Si riporta una breve relazione sulle tematiche affrontate all’incontro tenutosi il 13 febbraio 2014

1) Rivalutazione degli indennizzi: decisione della Corte europea del 3 settembre 2013.

La sentenza della CEDU ha accertato ben 3 violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in particolare sono risultati violati l’articolo 6 (diritto ad un giusto processo), l’articolo 14 (divieto di attuare discriminazioni), l’articolo 1 del protocollo 1 della convenzione (che tutela la proprietà, i beni e i diritti di credito; nel nostro caso quindi la rivalutazione dell’indennizzo).

Inoltre evidenziamo che la sentenza in questione è diventata definitiva il 3 dicembre del 2013, in quanto il Governo italiano non ha interposto impugnazione.

Ne consegue che tutti senz’altro beneficeranno della rivalutazione dell’indennizzo e lo Stato dovrà adeguarsi entro sei mesi dal 3 dicembre 2013, ossia entro il 3 giugno 2014. A tal proposito è stato anche inserito un comma (il numero 138) nella legge di stabilità che prevede uno stanziamento di fondi.

Ma c’è di più.

La sentenza, che potete consultare nel nostro sito, in lingua originale francese e da noi tradotta anche in italiano, ha rinviato al proseguii del giudizio per un possibile risarcimento dei danni patrimoniali e non e un rimborso delle spese legali ai sensi dell’articolo 41 della convenzione che tecnicamente parla di “equa soddisfazione”.

Nella sentenza la Corte ha invitato espressamente il Governo e i ricorrenti a trovare un accordo amichevole su tale questione.

Abbiamo quindi inviato due lettere al rappresentante del governo italiano, invitandolo a sedersi ad un tavolo per una trattativa, senza ricevere alcun riscontro.

Pertanto, su richiesta della stessa Corte Europea, stiamo predisponendo una memoria scritta contenente il conteggio dei danni, patrimoniali e morali, spettanti ai ricorrenti.

Toccherà poi alla Corte decidere.

 2) Cause di risarcimento del danno e transazioni.

Un ulteriore importantissimo capitolo concerne le cause di risarcimento del danno, patrimoniale morale biologico, subito a causa delle infezioni post trasfusionali.

Gran parte di queste cause sono state promosse parecchi anni or sono.

Molte sono state vinte, ma il Ministero ha proposto appello; altre sono ancora in attesa di una decisione di primo grado, in altri casi il giudice ha ravvisato la prescrizione o ha respinto la domanda per qualche altro motivo che è stato da noi contestato e quindi  vi sono alcune cause pendenti in appello o addirittura in cassazione.

Sul punto ricordiamo che, per le cause proposte prima del 31 dicembre 2007, lo Stato ha avviato un procedimento pubblico finalizzato alla stipula di transazioni con ciascun danneggiato, stanziando svariati milioni di euro: 150 milioni nel 2007,180 milioni nel 2008 e  altrettanti negli anni successivi.

Questo procedimento transattivo, secondo quanto riportavano le leggi del 2007, doveva concludersi in modo analogo a precedenti transazioni concluse nel 2003 da un gruppo di emofilici; gli stanziamenti erano considerevoli ed erano stati inizialmente prospettati importi consistenti per ciascuna posizione.

L‘iter burocratico è stato estenuante e deludente e oltretutto con il decreto ministeriale del 4 maggio 2012 sono stati introdotti nuovi (e poco condivisibili) criteri di esclusione dal procedimento transattivo.

Nonostante i criteri di ammissione fossero stati già da tempo indicati, e tutti erano ammessi al procedimento transattivo, ci siamo invece trovati di fronte ad inaccettabili cambiamenti e novità dell’ultima ora.

Abbiamo promosso quindi un ricorso al Tar del Lazio avverso tale decreto, dal quale attendiamo una risposta, confidando in una risposta positiva  perché siamo convinti che non è possibile cambiare le regole dopo che la procedura era già da tempo avviata.

Inoltre abbiamo proposto un’ulteriore causa alla Corte europea dei diritti dell’uomo, contestando quei criteri di esclusione postumi che ancora una volta costituiscono un’inaccettabile violazione dei diritti umani fondamentali.

Nel mese di gennaio c’è giunta la comunicazione della Corte europea che sta esaminando il nostro ricorso unitamente ad analoghi ricorsi presentati da altri legali da tutta Italia.

La Corte di Strasburgo ci ha scritto che tratteranno con la massima priorità e urgenza le questioni da noi sollevate.

  3) Ottemperanze

Infine, concludiamo questa breve panoramica con il capitolo riguardante il recupero dei crediti per danni, indennizzi e spese nei confronti dello Stato ed in particolare del Ministero della Salute.

Parallelamente alla causa alla CEDU, il nostro studio ha promosso molti giudizi per far ottenere comunque il riconoscimento della rivalutazione degli indennizzi arretrati a chi non aveva ancora ottenuto una sentenza di riconoscimento di tale diritto.

Molte di queste sentenze vittoriose, così come le sentenze di condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo di cui alla legge 210 del 1992 ottenuta in alcuni casi nei quali il suddetto beneficio assistenziale era stato negato in via amministrativa, erano rimaste ineseguite, perché lo Stato non provvedeva al pagamento.

Abbiamo quindi promosso dei giudizi di ottemperanza del giudicato, ossia un’azione legale che viene intrapresa al Tribunale Amministrativo Regionale del luogo ove è stata pubblicata la sentenza, di regola il TAR di Venezia, che nel giro di pochi mesi ordina al Ministero di liquidare gli importi dovuti, nominando un commissario ad acta che procederà materialmente alla liquidazione nel caso di persistente inadempienza dell’amministrazione.

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 Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulle singole posizioni o su problematiche non trattate nella presente nota, lo Studio legale è a disposizione, invitando i clienti interessati ad inviare le loro richieste tramite mail all’indirizzo segreteria@dragoneassociati.it.

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