Con l’approvazione dell’Artificial Intelligence Act (AI Act) a marzo 2024, la Commissione europea ha proposto il primo quadro normativo e giuridico al mondo in materia di intelligenza artificiale (“IA”) con l’obiettivo di classificare e regolamentare le applicazioni dell’intelligenza artificiale in base al rischio di causare danni ai cittadini, mirando altresì ad assicurare che i sistemi di IA immessi nel mercato europeo ed utilizzati in Europa siano sicuri e rispettino i diritti fondamentali e i valori dell’UE.
Fondamentale è la definizione di “intelligenza artificiale” (prima definizione legislativa al mondo in materia) che promuove un utilizzo dell’IA innovativo e affidabile nel pieno rispetto dei diritti umani e dei valori democratici. Inoltre, viene posto l’accento sull’approccio basato sul rischio: quanto più alto è il rischio, tanto più rigide saranno le regole. Ne deriva che tutte le tecnologie fondate sull’IA, dovranno necessariamente:
- garantire trasparenza sul funzionamento, informando gli interessati sull’utilizzo dei loro dati;
- consentire di eliminare i propri dati revocando il consenso precedentemente prestato;
- non limitare la libertà delle persone e tanto meno i diritti umani;
- rispettare gli standard di qualità;
- effettuare controlli periodici per rendere effettivo l’AI Act.
Questo regolamento rappresenta un passo avanti davvero significativo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale, segnando un momento storico per l’Europa e il mondo. Infatti, il progetto di regolamento sull’intelligenza artificiale mira a stimolare gli investimenti e l’innovazione in materia di IA in Europa e a fissare un modello universale per la sua regolamentazione in altre giurisdizioni, ponendo al contempo chiari limiti al suo utilizzo al fine di tutelare i cittadini.
Per quanto riguarda l’Italia, il Parlamento ha approvato il DDL IA con l’obiettivo di “promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità.” L’uomo ed i suoi diritti vengono posti al centro delle previsioni del DDL IA, così come nell’AI ACT; tuttavia, l’aspetto centrale è la sua ambizione a fornire una risposta ad alcune delle preoccupazioni manifestate a proposito dell’utilizzo di IA in settori come la sanità, la Pubblica Amministrazione, la giustizia e le professioni.
Con espresso riferimento alle professioni intellettuali, l’utilizzo di sistemi di IA viene consentito dall’art. 12 solo per attività strumentali e di supporto professionali e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, prevendendo altresì un obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti con riferimento all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento dell’incarico professionale. In materia poi di attività giudiziaria, l’utilizzo dei sistemi di IA è consentito dall’art. 14 esclusivamente per attività di supporto, comprese la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, non permettendo però al giudice di delegare determinate attività all’IA, come l’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l’adozione dei provvedimenti.
Chiaramente, tutte le regole sopraindicate dovranno essere integrate con un quadro normativo europeo e nazionale molto complesso. Peraltro, permangono ad oggi diversi dubbi sull’interpretazione da dare ad alcune definizioni (non è ad esempio chiaro il significato da attribuire al concetto di “attività strumentali e di supporto”, o al contenuto del dovere di informazione nei confronti del cliente). Ciò comporta quindi che nel corso dell’iter parlamentare il testo verrà molto probabilmente modificato e bisognerà attendere pertanto il testo definitivo per avere un quadro completo della materia.