CORTE DI CASSAZIONE: LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO

Il nostro studio, da sempre attento alle questioni di diritto di famiglia, ha seguito attivamente e con interesse il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare in seguito alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n.11504/2017, con la quale veniva superato il criterio del “tenore di vita” goduto dal coniuge in costanza di matrimonio ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di divorzio.

Tale pronuncia ha generato un acceso dibattito tanto da rendere necessaria la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recentissima sentenza 11 luglio 2018 n.18287, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della l. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Pubblichiamo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 luglio 2018 n.18287 e correlato comunicato stampa.

Cassazione Civile Sezioni Unite n.18287.2018

Comunicato stampa Cassazione

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