La Cassazione condanna funzionari della CONSOB a risarcire i danni provocati agli investitori tratti in inganno dalle banche

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È quanto emerge dalla recente sentenza n. 23418 del 17 novembre 2016, che si allega (sentenza234182016), con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione, a termine di un lunghissimo iter processuale ha confermato la responsabilità extracontrattuale di funzionari della CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), per omessa vigilanza relativamente a prospetti informativi di investimento emesse da alcune Banche italiane.

La Corte ha ribadito altresì la responsabilità della Consob che deriva, ai sensi dell’art. 28 Cost., da quella dei suoi funzionari. La Consob però non era più parte del procedimento, avendo raggiunto un accordo transattivo con i danneggiati.

La Suprema Corte conferma così la decisione della Corte di Appello di Milano (sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4587), nella parte in cui viene accertata la colpa grave in capo a tre soggetti – all’epoca dei fatti rispettivamente commissario ed esperti della CONSOB – per aver svolto inidonei controlli su prospetti informativi bancari, condannandoli così in via definitiva a rifondere ingenti somme agli investitori ingannati. L’organo di controllo del mercato finanziario italiano a tutela dei risparmiatori è infatti reo di aver approvato, a seguito di istruttoria interna, prospetti ictu oculi falsi senza la dovuta vigilanza richiesta dalla legge. E’ stata dunque definitivamente accertata una responsabilità per omessa vigilanza relativa a “evidenti falsità, facilmente rilevabili per la Consob dai documenti depositati o dai dati contenuti nel prospetto”.

Ricordiamo che secondo la Corte di Cassazione (v. sentenza n. 4857 del 2009, sempre emessa nel corso del procedimento in questione) , “perché possa configurarsi, a norma dell’art. 28 Cost., la responsabilità per danni verso i terzi dei commissari della Consob nonché dei loro dipendenti od esperti in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell’esercizio delle loro funzioni, è necessario che essi abbiano agito con dolo o colpa grave, così come previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 23 (T.U. disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), applicabile, in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la Commissione”.

La sentenza rappresenta una possibile arma in più per tutti gli investitori truffati da un sistema bancario e finanziario dimostratosi non sempre trasparente, e da un sistema di vigilanza caratterizzato da acclarate colpe gravi.

La pronuncia della Suprema Corte è dunque una sentenza pilota che afferma chiari principi in tema di responsabilità extracontrattuale della Consob e dei suoi funzionari, ed apre la strada a potenziali numerose cause civili di risparmiatori truffati ed espropriati nei recenti crac bancari, con possibilità di risarcimento, ove venga in rilievo il dolo o la colpa grave dei funzionari della Consob nello svolgimento della loro attività di controllo e verifica. Sicuramente sarà ora più facile ottenere giustizia.

Dott. Stefano Trevisan

Avv. Roberto Loffredo

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