I diritti non vanno in vacanza – Cosa fare in caso di vacanza rovinata

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E’ vero: in tempo di rientro dalle ferie è dura fare i conti con il ritorno alla solita routine. D’altra parte, si affronta la nuova stagione con un carico di energia accumulato in vacanza, magari impiegata per un bel viaggio lontano da casa. Non sempre però tutto va come previsto: soprattutto quando si deve fare affidamento su prenotazioni fatte autonomamente o presso agenzie di viaggio per trasporti, soggiorni e  connesse attività turistiche, non è raro che si capiti proprio sulla casella degli imprevisti. Imprevisti che spesso sono collegati al trasporto aeroportuale e che si traducono in ritardi dei voli, successive e repentine cancellazioni, negato imbarco per overbooking, smarrimento dei bagagli e quant’altro.

Il problema è che spesso i disagi non si limitano allo scorno di dover affrontare lunghissime attese che rubano tempo al riposo anticipatamente acquistato, ma si riversano su una serie di eventi concatenati: l’impossibilità di raggiungere la destinazione nel tempo previsto impedisce, ad esempio, la partecipazione ad un certo evento o il pernottamento presso strutture alberghiere già pagato e non cancellabile. Tutto ciò ovviamente non solo rende la vacanza fonte di ulteriore stress, ma comporta anche dei danni di natura patrimoniale.

Ebbene, la legislazione internazionale ed europea ha da tempo riconosciuto i diritti dei passeggeri: la  Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999, cd. “Convenzione di Montreal” ed il Regolamento (CE) N. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sono degli strumenti preposti a risolvere concretamente alcuni degli inghippi relativi ai viaggi mediante trasporto aereo internazionale e all’interno dell’UE. Invocando le loro norme è infatti possibile richiedere ed ottenere la compensazione monetaria per la cancellazione del volo o il rimborso per le spese di trasporto o alloggio inaspettatamente affrontate a causa del ritardo o della mancata partenza e non solo.

Per esemplificare, se il vostro volo Venezia-Londra viene inaspettatamente e immotivatamente cancellato (vi sono infatti cause che escludono la responsabilità del vettore), avrete diritto ad una compensazione di denaro pari a 250 €, commisurata sulla lunghezza della tratta (entro i 1500 km). In ogni caso la compagnia aerea dovrà informarvi della possibilità di usufruire di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa sopportata, di un’adeguata sistemazione in albergo, dei trasferimenti dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa, nonché di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

Tutti diritti sulla cui disposizione le compagnie aeree sono generalmente reticenti, sebbene l’obbligo di informazione e assistenza nei confronti dei passeggeri sia scolpito a chiare lettere nelle suddette normative e ribadite dalla giurisprudenza anche sovranazionale. Fra le sentenze più recenti, una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (2014/C 395/24) ha  sancito che “la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell’aeromobile” e non invece il momento di atterraggio, come sosteneva la compagnia aerea coinvolta.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) da tempo svolge un lodevole lavoro di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini che si mettono in viaggio: la “Carta dei Diritti del Passeggero” rappresenta un pratico strumento di informazione e aggiornamento sui diritti principali e sulle forme di tutela previsti per i viaggiatori nel caso di disservizi nel trasporto aereo. Tuttavia, tra il dire e il fare a volte c’è di mezzo uno scoraggiante mare di burocrazia, un linguaggio ostico o scarsa collaborazione da parte dell’interlocutore, che possono tradursi in situazioni di denegata giustizia.  La funzione dell’Avvocato risulta quindi fondamentale per la tutela dei diritti e il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Egli deve detenere una solida preparazione su questo fronte, per essere capace di dialogare con le compagnie aeree ed ottenere in tempi ragionevoli quanto spettante, ma spesso non richiesto o non agevolmente accessibile, in conseguenza di gran parte dei disagi affrontati in occasione del nostro viaggio.

Dott.ssa Stefania Carrer

Studio Legale Dragone e Avvocati Associati Loffredo e Cestaro

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