Riforma della responsabilità medica: cosa cambia veramente?

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Di fronte a un auditorio altamente qualificato, composto da avvocati, medici legali e operatori del diritto, si sono confrontati 7 relatori, esperti del settore della responsabilità medica (Dott. Giovanni Polato – Presidente ANEIS, Avv. Nicola Todeschini di Treviso, Avv. Andrea Dondè di Milano, Prof. Bellocco medico-legale dell’Università Sacro Cuore del Policlinico Gemelli di Roma, On. Avv. Andrea Colletti di Pescara, Avv. Stefano Rossi di Bergamo e l’Avv. Massimo Dragone di Venezia) i quali hanno illustrato le principali novità, e soprattutto criticità, della recente legge n. 24/2017, Gelli-Bianco, entrata in vigore il 1 aprile 2017.

Ne è emerso un quadro tutt’altro che rassicurante, ben diverso da quello, quantomai edulcorato, che è stato a più riprese fornito da molti mass-media, in forza di una lettura un po’ affrettata e forse compiacente alle compagnie di assicurazione.

Importanti dubbi suscitano in particolare i seguenti aspetti della normativa:

  • La responsabilità penale del medico: è vera emergenza?

L’esigenza di riformare il regime di responsabilità penale dell’esercente di una professione sanitaria è stata indotta da una paventata emergenza del contenzioso penale nei confronti dei medici. Tuttavia, tale “ansia da riforma” non trova riscontri statistici, in quanto il numero di condanne penali a carico dei medici per responsabilità professionale è bassissimo. D’altra parte, se il vero obiettivo fosse quello di evitare l’avvio di indagini e procedimenti penali nei confronti dei medici, si dovrebbe ammettere che nessuna riforma legislativa potrà mai metter a tacere un paziente insoddisfatto, che voglia provocare la reazione dello Stato sporgendo una denuncia penale. L’unica via praticabile sarebbe quella di depenalizzare le condotte di reato commesse colpevolmente nell’esercizio della professione sanitaria.

Tuttavia, la riforma Gelli-Bianco sembra andare in senso inverso, essendosi ampliate le ipotesi di responsabilità dei sanitari, i quali si trovano ora a rispondere a prescindere dalla gradazione della colpa (sparisce infatti ogni riferimento ai concetti di colpa live o grave), con l’unica scusante dell’imperizia, sempre nel caso in cui essi abbiano seguite le linee guida ritenute idonee al caso. Sul punto si è recentemente espressa la Cassazione Penale che con decisione n. 3/2017, ha stabilito che il nuovo art. 590-sexies “trova applicazione solo ai fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella”, proprio in ragione del fatto che essa determina un regime di responsabilità più sfavorevole al reo.

  • La responsabilità civile: davvero la libertà del medico finisce dove inizia il contatto sociale?

Una delle tanto declamate conquiste della riforma verterebbe nell’introduzione del cosiddetto “doppio binario“ di responsabilità civile: contrattuale per le strutture sanitarie ed extracontrattuale per i medici. Come noto, la responsabilità extracontrattuale presenta delle caratteristiche più favorevoli al professionista cui sia contestata la condotta in sede civile, tra cui un termine di prescrizione più breve (di 5 anni invece di 10) e l’onere della prova a carico dell’attore. Tuttavia, l’articolo 7 della riforma non traccia una divisione così netta: la responsabilità contrattuale del medico persiste ove egli “abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.  Per non svuotare la novella di significato, ci  si vedrebbe costretti ad abbandonare la teoria del contatto sociale, in base alla quale il contatto tra paziente e medico fa sorgere un rapporto di fatto di per sè meritevole di tutela in quanto la parte più debole (il paziente) si affida alla controparte (il medico), che assume così l’obbligazione di proteggerla.

Orbene, il voler negare che tra i professionisti sanitari (della cui opera si avvalgono strutture e aziende sanitarie) e i pazienti di tali strutture possa sorgere tale tipo di obbligazione, costituirebbe un chiaro attacco alla loro autonomia. Una volta tolta al medico la titolarità di quella fase preliminare della prestazione sanitaria, basata sull’incontro e lo scambio di informazioni con il paziente, tramite il quale quest’ultimo matura la fiducia nei confronti del professionista, il ruolo del sanitario viene relegato alla mera esecuzione della prestazione sanitaria, al pari di un operaio in catena di montaggio, che si occupi solamente di mettere in pratica direttive provenienti dall’alto.

In realtà, inquadrando la norma all’interno del consolidato orientamento giurisprudenziale su cui si sono formate le teorie del contatto o, più correttamente, contratto sociale, non può seriamente mettersi in discussione il valore giuridico che sorge dalla relazione, talvolta breve ma sempre e comunque intensa e fondamentale che intercorre tra medico e paziente, caratterizzata dall’imprescindibile rapporto di fiducia e dal consenso informato su cui verte qualsiasi trattamento sanitario (art. 32 c.2 Cost).

  • Linee guida: ma chi c’è al volante?

Le summenzionate “direttive dall’alto” non sarebbero poi altro che le tanto acclamate “linee guida”, ossia raccomandazioni sulle prassi terapeutiche da seguire, formulate da enti che abbiano superato il vaglio del Ministero della Salute (art. 5 della legge). Lo Stato Italiano, in assenza di un ente indipendente che vigili sulla codificazione delle linee guida, assume quindi un ruolo preponderante nella definizione delle strategie medico-sanitarie. Le “best practices” che fungono da faro per l’attività dei medici, dovrebbero essere idealmente ricavate dalla lettura medico-scientifica e dai risultati della scienza empirica di più alto livello nel panorama internazionale. Il rischio è che questa riforma invece di codificare la scienza al servizio del paziente, abbia in realtà l’obiettivo di elaborare una sorta di “medicina di Stato”, che presumibilmente sarà più sensibile a ragioni di opportunità politico-economica, che agli ultimi sviluppi scientifici in materia di tutela della salute. Insomma, rimanendo nella metafora, le linee guida scelte dalla riforma sanitaria sembrano dirigere la vettura del Sistema Sanitario verso mete finanziarie piuttosto che verso la miglior cura del paziente.

Se poi ci chiedessimo chi siede al volante della macchina statale troveremmo la risposta nell’ art. 10 della novella che, a fronte della summenzionata esautorazione del singolo professionista, consegna la custodia della salute del paziente interamente nelle mani delle compagnie di assicurazione.

  • La crisi del legislatore: “tanto poi ci pensa la giurisprudenza”

E’ sufficiente leggere l’art. 8, che dovrebbe dettare le “nuove” regole processuali, per capire che qualcosa non torna. L’unico punto apparentemente chiaro della norma, che prevede l’esperimento obbligatorio di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, viene subito intorbidito con l’introduzione al c.2  di una possibile alternativa, costituita dal procedimento di mediazione. Tuttavia, tale concessione viene poi completamente taciuta nei commi successivi, lasciando più di una perplessità quanto alle modalità di prosecuzione della fase di merito nel caso il procedimento sia iniziato con una mediazione (con esito negativo, come avviene nella quasi totalità dei casi).

La previsione di termini decadenziali tanto ristretti quanto incompatibili con la specifica materia lasciano chiaramente intendere che il redattore della norma sia un apprendista “allo sbaraglio”: quale operatore del diritto, avvezzo ai procedimenti civili di responsabilità medica, potrebbe realisticamente aspettarsi che un procedimento di ATP si concluda in 6 mesi, o che le trattative a seguito del deposito della consulenza portino ad un risultato entro 90 giorni dal deposito della stessa? Ritenendo sicuramente lodevole la volontà di ridurre i tempi del procedimento, non si può che osservare che la previsione di termini così ingenuamente brevi, accompagnate da una terminologia giuridica vaga (per citare un esempio, non è chiaro cosa significhi che gli effetti della domanda -quale domanda?- sono salvi, al c.3) porterà diversi problemi operativi e questioni interpretative. Si evidenzia peraltro che la necessità di instaurare un procedimento sommario entro 90 giorni dal deposito della consulenza, porterà necessariamente all’avvio di tali procedimenti anche in casi in cui le trattative con la controparte siano in corso e potrebbero portare ad una soluzione transattiva della vicenda.

Questi e altri aspetti problematici del dettato normativo sono il sintomo di una malattia del nostro tempo, in cui un legislatore poco preparato e accorto si toglie da ogni impiccio delegando di fatto la propria funzione alla magistratura. Magistratura che per decidere guarderà sempre meno alle leggi, per tornare ai principi fondanti dell’ordinamento.

In chiusura dell’interessantissimo incontro di studio, l’Avvocato Massimo Dragone ha trattato i rapporti tra il diritto interno e quello sovranazionale nello specifico tema della responsabilità medica, illustrando alcuni tra i più recenti ed importanti casi trattati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo riguardanti le vittime di malpractice medica nell’ambito dei 47 Stati facenti parte del Consiglio d’Europa.

La maggior parte delle condanne degli Stati attengono alla violazione del diritto alla vita (articolo 2 CEDU), nel cui ambito viene fatto rientrare anche il diritto alla salute, secondo l’accezione ampia e sostanzialistica della Corte EDU. Si tratta, per lo più, della violazione di obblighi positivi da parte degli Stati cui viene addebitato dalla Corte l’inefficienza dell’ordinamento giuridico ed amministrativo interno.  Molto spesso gli apparati statali si sono rivelati incapaci di affrontare in modo efficiente e tempestivo gli errori o le carenze del sistema sanitario, vuoi per deficit di natura organizzativa o per difetto di comunicazione/informazione al paziente. In sostanza uno Stato passivo o peggio, latitante, di fronte alla morte o alla lesione della salute di un proprio cittadino (o di una persona comunque sottoposta alla sua giurisdizione) a causa di negligenza medica può venire condannato dalla Corte di Strasburgo per la violazione degli obblighi positivi sullo stesso gravanti.

Anche l’inefficienza, o secondo la terminologia della Corte EDU, la mancanza di effettività del sistema giudiziario, così come l’eccessiva durata dei processi interni, può comportare la violazione dell’obbligo positivo degli Stati sotto il profilo procedurale.

In varie occasioni anche l’Italia è stata condannata (ex multis: G.N. e altri contro Italia, sentenza del 1 dicembre 2009, D.A. e altri c. Italia, sentenza del 14 gennaio 2016), salvandosi talvolta in extremis con un risarcimento offerto in via transattiva ai genitori della vittima (Calvelli e Ciglio c. Italia, sentenza del 17 gennaio 2002).

Si tratta di un tema di assoluta attualità e interesse.

In chiusura ci si è dati appuntamento ad un prossimo incontro, per affrontare nuovamente i temi della responsabilità medica a distanza di almeno un anno dalla entrata in vigore della riforma, per valutare e commentare quelli che saranno gli sviluppi pratici e applicativi della nuova normativa.

  Avv. Massimo Dragone                                                 Dott.ssa Stefania Carrer

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