Protezione processuale del diritto alla vita. Importante decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha depositato in data 13 novembre 2014 una sentenza con la quale ha condannato lo Stato italiano per l’eccessiva lunghezza del processi di risarcimento del danno pronunciandosi su 19 casi riguardanti infezioni da sangue infetto (G.G. ed altri c. Italia, ricorsi 3168/11, 3170/11,15195/11,15200/11,15203/11, 15205/11,15976/11, 30691/11, 30762/11, 30767/11, 30786/11, 30792/11, 30795/11, 30830/11, 30835/11, 30839/11, 30855/11, 30899/11, 47154/11, decisione 13 novembre 2014). La Corte ha concesso ai ricorrenti, i cui processi si trascinavano in un periodo compreso tra i 7 e i 15 anni, un importo a titolo di equa soddisfazione oltre alle spese legali, che dovranno essere pagati dal Governo italiano.

La Corte fonda la propria decisione sulla considerazione <<che la durata della procedura è stata eccessiva>> e sottolinea <<che le autorità italiane, di fronte a delle pretese riguardanti la violazione dell’articolo 2 della Convenzione (‘Droit à la Vie’), hanno fallito nell’offrire risposte adeguate e rapide conformemente agli obblighi processuali che derivano allo Stato in base a questa disposizione.. >>.

La Corte ha quindi riaffermato con questa importantissima sentenza – che ancora una volta si pronuncia in un caso di danni conseguenti a trasfusioni da sangue infetto – come l’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo protegga il diritto alla vita anche in un senso procedurale.

Infatti tra i compiti imprescindibili dello Stato, non vi è solo l’obbligo di proteggere la vita dei propri consociati (cosiddetti obblighi positivi sul piano materiale), ma anche obblighi positivi sul piano procedurale, consistenti nel dovere dello Stato di garantire un sistema giudiziale efficiente, che permetta di individuare i responsabili di condotte che ledano o attentino la vita delle persone, procedendo in tempi ragionevoli alla loro punizione o comunque alla giusta compensazione risarcitoria a favore delle persone offese (Calvelli e Ciglio c. Italia, ricorso 32967/96, decisione 17 gennaio 2002). Con questa decisione la Corte di Strasburgo si è tuttavia spinta oltre. Viene infatti stabilito che, qualora uno Stato non sia in grado di apprestare una tutela effettiva in tempi adeguati, perché il giudizio volto alla riparazione dei danni subiti dalle vittime giunge in un tempo non ragionevole (che nella fattispecie è stato superiore a 7 anni) esso incorrerà nella violazione dell’articolo 2 della Convenzione, anche a prescindere dall’eventuale riconoscimento del diritto risarcitorio, se questo arriva tardivamente.

Questo principio, così come rimodellato dalla Corte Europea, per un verso rafforza il diritto dei cittadini ad ottenere un processo giusto ed effettivo che si concluda in tempi ragionevoli e, per altro verso, costituisce un ulteriore monito all’Italia affinché proceda alle riforme strutturali del sistema giudiziario, non più procrastinabili.

La sentenza, disponibile per il momento solo in francese, può essere visionata cliccando qui.

Massimo Dragone

Roberto Girardi

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