La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo condanna l’Italia per l’inadeguata punizione dei responsabili delle torture perpetrate nella Scuola Diaz di Genova

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In questi giorni ha fatto molto scalpore la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo che ha condannato l’Italia in merito ai fatti avvenuti nel corso dell’irruzione nella scuola Diaz nel luglio 2001 a Genova in occasione del G8.
Occorre però fare chiarezza sul contenuto di tale sentenza, in quanto le notizie in merito sono state spesso imprecise e possono creare confusione.

Il ricorso alla Corte di Strasburgo è stato presentato dal sig. C. che era stato uno dei soggetti che aveva riportato gravi lesioni (rottura di un braccio, di una gamba e di dieci costole) durante l’irruzione nella scuola Diaz da parte della polizia.
Il sig. C. si era costituito parte civile (insieme ad altri) nel processo penale instauratosi a Genova, che si è poi concluso con la sentenza della Corte di Cassazione 5 luglio 2012 n. 38085.
Alla fine dei tre gradi di giudizio, pur essendo emerso che durante l’irruzione in questione erano state commesse da parte di agenti della polizia violenze molto gravi, non giustificate, di carattere punitivo e dirette all’umiliazione e alla sofferenza fisica e mentale delle vittime, anche in seguito ad indulti, prescrizioni e attenuazioni delle pene, mancata individuazione di parte dei colpevoli, non vi era stata in concreto una adeguata repressione penale dei crimini perpetrati dagli agenti e dai rappresentanti delle istituzioni.
La stessa Corte di Cassazione aveva rilevato l’assenza nel nostro ordinamento di una norma incriminatrice ad hoc per comportamenti come quelli avvenuti nella fattispecie, indicando come gli stessi potessero rientrare nel novero delle torture così come definite dalla Convenzione dell’O.N.U. contro la tortura del 10 dicembre 1984 e dalla Corte di Strasburgo nell’interpretazione dell’art. 3 Cedu (“Proibizione della tortura – Nessuno può essere sottoposto a tortura nè a pene o trattamenti inumani o degradanti”).
Il sig. C. si era quindi rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando che i responsabili degli atti di tortura da lui subiti non fossero stati adeguatamente puniti dallo Stato italiano e adducendo una sostanziale inadeguatezza dell’ordinamento penale italiano a reprimere i reati subiti, con violazione degli artt. 3, 6 e 13 Cedu.
La Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente la responsabilità dello Stato italiano.
In primo luogo, la Corte ha ritenuto che le violenze subite dal ricorrente fossero da ritenersi vere e proprie torture rilevanti ai sensi dell’art. 3 Cedu e ha altresì evidenziato l’insufficienza della legislazione italiana e, più in generale, l’inadeguatezza del sistema penale italiano a punire effettivamente i responsabili delle torture perpetrate all’interno della scuola Diaz.
Sul punto la Corte di Strasburgo ha richiamato la propria giurisprudenza in base alla quale vi è “l’obbligo dello Stato di individuare e, se necessario, punire adeguatamente gli autori di atti commessi in violazione dell’art. 3 della Convenzione” e ha rilevato che nella fattispecie tale obbligo è stato violato.
Invero, ha evidenziato la Corte, la mancata individuazione di tutti gli autori delle violenze è stata determinata anche dal “difetto di cooperazione della polizia durante le indagini”, difetto di cooperazione che non è stato adeguatamente sanzionato.
Inoltre la Corte ha criticato l’intervenuta prescrizione di diversi reati e l’esiguità delle pene comminate, ritenendo conseguentemente che la legge penale italiana applicata al caso in esame non fosse adeguata rispetto all’esigenza della sanzione della tortura.
A fronte delle difese dello Stato italiano, che sosteneva che, in ogni caso, il ricorrente poteva agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno patito, la Corte Europea ha affermato che la concessione di risarcimento alla vittima non è sufficiente a porre rimedio alla violazione dell’art. 3, avendo la vittima diritto ad ottenere anche la sanzione penale dei responsabili.
Dalla lettura della sentenza emerge chiaramente che non basterà la sola introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano a risolvere le problematiche sollevate dalla Corte.
Invero il quadro che emerge dalla sentenza è quello di un sistema penale che, a fronte di gravi violazioni di diritti fondamentali, peraltro commesse da agenti di polizia e da rappresentanti delle istituzioni, non è stato in grado di reagire adeguatamente, con indulti, prescrizioni dei reati, sconti di pena, mancata individuazione di tutti i colpevoli e quindi sostanzialmente abdicando dalla propria funzione preventiva e di deterrenza.
Pertanto, come detto, non sarà sufficiente l’introduzione del reato di tortura, anche perché le stesse manchevolezze si sono viste anche in relazione ad altri gravi fatti, che sono rimasti sostanzialmente impuniti proprio per l’inadeguatezza del nostro sistema penale.

Si allega il testo della sentenza in francese.

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