IL DANNO DA PERDITA DELLA VITA E’ RISARCIBILE

Si segnala la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 1361/2014, che riveste particolare importanza nel campo del risarcimento dei danni in quanto ha sancito il principio secondo cui la perdita del bene della vita, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile, è ex se risarcibile.

Inoltre afferma espressamente che: “al contrario di quanto da alcuni dei primi commentatori sostenuto, e anche in giurisprudenza di legittimità a volte affermato, deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori anche del c.d. danno esistenziale”. 

Si tratta di una sentenza molto lunga e articolata e senz’altro merita un adeguato approfondimento; per il momento ci limitiamo a segnalare alcuni principi fissati da questa importantissima sentenza:

  • la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e si articola in una pluralità di aspetti (o voci), quali il danno morale, il danno biologico e il danno c.d. “esistenziale”;
  • il danno morale va inteso 1) come patema d’animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico nonché 2) come lesione alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana (desumibile dall’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza);
  • il danno esistenziale, che costituisce un peculiare aspetto del danno non patrimoniale distinto sia dal danno biologico che dal danno morale, si sostanzia nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di vita diversa;
  • il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, e pertanto si deve procedere ad una valutazione equitativa;
  • la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto al fine di addivenire alla c.d. personalizzazione del danno, in modo da ottenere una liquidazione equa e cioè congrua, adeguata e proporzionale;
  • la liquidazione deve poi rispondere al requisito dell’integralità del ristoro e quindi non deve essere simbolica o irrisoria e deve concernere tutti gli aspetti o voci di cui si compendia la generale categoria del danno non patrimoniale;
  • il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato si pone in correlazione con il principio per cui si deve procedere al ristoro solo dei danni arrecati con il fatto illecito, evitando duplicazioni risarcitorie;
  • costituisce danno non patrimoniale altresì il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto ed inviolabile garantito in via primaria da parte dell’ordinamento, anche sul piano della tutela civilistica”;
  • il danno da perdita della vita è altro e diverso dal danno alla salute e si differenzia anche dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale della vittima, rilevando di per sé nella sua oggettività di perdita del bene vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia. Pertanto deve essere ristorato anche in caso di morte istantanea;
  • il diritto al ristoro da perdita delle vita viene acquisito dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale e quindi anteriormente all’exitus ed è trasmissibile agli eredi;
  • il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa ed è rimesso alla valutazione equitativa del giudice.

Il problema adesso diventerà la quantificazione del suddetto danno in quanto nessuna tabella (in particolare le Tabelle di Milano) lo ha, per il momento previsto e quindi sarà compito del giudice individuare i criteri di valutazione che consentano di pervenire ad un ristoro equo, che tenga conto dell’età, delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell’attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima (personalizzazione del danno).

 cass.1361.2014.pdf

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