IL CONTROVERSO DECRETO LEGGE IN TEMA DI VACCINI OBBLIGATORI – ALCUNE PRELIMINARI CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

La decisione dell’attuale Governo di innalzare i livelli di copertura vaccinale obbligatori è al centro di accese polemiche e dibattiti politici e non solo, su scala nazionale e internazionale. Il nostro studio, che da anni si occupa di responsabilità medica e danni da vaccinazioni e trasfusioni di sangue infetto, intende affrontare tale vicenda in modo apolitico ed equilibrato, fornendo in questa sede alcune sintetiche ma chiare informazioni e considerazioni sul tema.

Cosa dice il decreto legge.

L’8 giugno 2017 è entrato in vigore il Decreto-Legge n.73/2017 contenente le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, con il quale è resa obbligatoria per i minori fino ai sedici anni, salvo esonero, la vaccinazione per 12 malattie. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, l’art. 1 comma quarto prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a settemilacinquecento euro (7.500,00 €), oltre alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per “gli   eventuali   adempimenti   di competenza”. Per i minori di età compresa tra zero e sedici anni la violazione della normativa in commento comporta altresì l’esonero, l’omissione o il differimento dall’iscrizione al sistema nazionale d’istruzione.

E’ inoltre previsto l’esonero dall’obbligo vaccinale in caso di “avvenuta immunizzazione a  seguito  di  malattia  naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal  medico  curante” e in caso di  “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”. Pertanto ai sensi della disposizione richiamata, nel caso in cui si prospettino per il singolo individuo documentati pericoli per la salute, dovrebbe essere possibile esperire le opportune azioni legali finalizzate ad ottenere l’esonero o il differimento dall’obbligo vaccinale, senza incorrere nelle sanzioni e provvedimenti giudiziari prima richiamati. In tal senso, peraltro, si era già espressa anche la Corte Costituzionale, con la sentenza 307 del 1990 ove si legge che “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato” ed ancora “il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività … esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato … a un dato trattamento sanitario … ma non postula il sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri”.

Anche la Cassazione, in tema di sanzioni amministrative nei confronti dei genitori che non avevano ottemperato all’obbligo delle vaccinazioni, ha ritenuto che il genitore ha l’onere di allegare la prova della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni (Cass. 14747/2006, Cass. 14384/2005, Cass. 5877/2004).

E’ peraltro evidente che non sarà agevole provare specificatamente e previamente un pericolo per la salute in caso di vaccinazione.

Cosa dice la legge negli altri paesi europei?

Con il Decreto-Legge n.73/2017, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione per acquistare efficacia definitiva, conversione che si discute in questi giorni, probabilmente anche con alcune modifiche, l’Italia diventa l’unico Paese in Europa a prevedere l’obbligo per complessivamente 12 vaccinazioni. Infatti, secondo i dati raccolti dallo “European centre for disease prevention and control (Ecdc),”[1] 15 tra i paesi oggetto di indagine (gli stati membri dell’UE più Islanda e Norvegia) non prevedono alcuna vaccinazione obbligatoria, mentre i restanti 14 includono almeno una vaccinazione obbligatoria nei programmi di prevenzione nazionale. Lo studio inoltre non rileva significative differenze quanto a copertura vaccinale tra i paesi che si limitano a raccomandare le vaccinazioni e quelli ove le stesse sono obbligatorie: le differenze in questi termini, almeno per il tempo presente, sembrano dipendere più che altro dalle peculiarità culturali dei singoli paesi.

I motivi alla base del provvedimento.

Secondo l’art.1 del D.L. n.73/2017 la norma ha il fine di “assicurare la tutela  della  salute  pubblica  e  il mantenimento di adeguate condizioni di  sicurezza  epidemiologica  in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonche’ di  garantire il  rispetto  degli   obblighi   assunti   a   livello   europeo   ed internazionale”. Chi perora tale provvedimento sottolinea infatti come in Italia dal 2013 si sia registrata una costante diminuzione della copertura vaccinale, che per alcune malattie come il morbillo-parotite-rosolia (MPR) è scesa al di sotto del 95%, soglia necessaria per bloccare la circolazione del virus nonché raccomandata dall’Organizzazione Mondiale per la Salute (OMS) per raggiungere la cosiddetta “immunità di gregge” o “di gruppo”[2].

A fronte di questa situazione, l’OMS[3] ed il Comitato Nazionale di Bioetica nel 2015 avevano sollecitato il Governo italiano ad adottare le misure necessarie per aumentare la copertura vaccinale ottimale attraverso l’adozione di programmi di educazione pubblica e, in casi di emergenza, con l’introduzione dell’obbligatorietà dei vaccini.

Il fatto che solo nel primo trimestre 2017 i casi di morbillo registrati in Italia siano triplicati rispetto ai casi riscontrati durante tutto il 2016 è stato un segnale d’allarme.

D’altra parte, numerose sono state le contestazioni alla novella legislativa.

Chi critica la riforma infatti contesta non solo i dati relativi all’emergenza epidemiologica, ma anche i possibili e gravi effetti indesiderati e comunque controindicazioni dei vaccini sui soggetti trattati, nonché potenziali profili di incostituzionalità della norma in relazione al diritto di autodeterminarsi anche nella sfera della salute individuale. D’altronde è la stessa legge italiana, n.210 del 1992, a prevedere un indennizzo a favore di chiunque “abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”.

Tra le voci contrarie all’obbligo vaccinale introdotto con il provvedimento in questione si è distinta quella della Regione Veneto, la prima a ricorrere alle vie legali. Pur senza specificare i motivi di censura che si intendono sollevare, secondo quanto riportato dalla stampa la giunta regionale del Veneto avrebbe dato mandato all’Avvocatura per l’impugnazione del D.L. avanti alla Corte Costituzionale.

Sotto altro profilo, perplessità, in relazione alla libertà di pensiero ed espressione nonché con riferimento all’art. 33 Cost., suscitano i provvedimenti di radiazione dei medici che esprimono dubbi e/o dissenso nei confronti della normativa in questione o più in generale sull’obbligo indiscriminato di vaccinazione. Non si vorrebbe poi che l’astratta possibilità di provvedimenti disciplinari influisse negativamente sulla valutazione delle possibili controindicazioni ai vaccini.

[1] Dati al 2012, “Mandatory and recommended vaccination in the Eu, Iceland and Norway, nell’ambito del progetto VENICE “Vaccine European New Integrated Collaboration Effort”, consultabile al link: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20183.

[2] I dati sulla copertura vaccinale in Italia sono consultabili al sito internet del Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2971. 

[3] http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella/news/news/2015/03/national-stakeholders-and-international-experts-team-up-to-tackle-measles-and-rubella-in-italy

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