ASSEGNO DI DIVORZIO: LA CASSAZIONE CAMBIA TUTTO

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La Cassazione Civile, prima sezione, con la sentenza n. 11504 depositata il 10 maggio 2017, muta radicalmente il proprio orientamento in materia di assegno divorzile. La Suprema Corte ha ritenuto non più attuale la precedente posizione che utilizzava come parametro per la determinazione dell’assegno di divorzio il “tenore di vita” goduto dal coniuge in costanza di matrimonio ed ha individuato come nuovo criterio quello dell’”autoresponsabilità economica”.

Il divorzio è disciplinato dalla L. n. 898/1970 e viene pronunciato quando il giudice “accerta che la comunione  spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”. L’art. 5 della stessa legge  stabilisce che il tribunale “dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Da molti anni la giurisprudenza ha utilizzato come criterio, per valutare l’adeguatezza dei mezzi, il “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio dal richiedente, determinando in taluni casi un illegittimo arricchimento di quest’ultimo.

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha spiegato che, con il divorzio, il rapporto matrimoniale si estingue sia sul piano personale sia su quello economico – patrimoniale. Ancorare l’assegno al criterio del “tenore di vita” significa, seppur solo sotto il profilo del mantenimento, riconoscere una sorta di “ultrattività” del vincolo matrimoniale”.

Diversa è invece la ratio dell’assegno di divorzio, sostiene la Corte, consistendo nella tutela della parte economicamente più debole, che viene ad essere presa in considerazione come “singola persona” e non come parte di un rapporto matrimoniale. La funzione che l’assegno deve assolvere è perciò esclusivamente assistenziale e trova fondamento costituzionale nel dovere di “solidarietà economica” (art. 2 in relazione all’art. 23 Cost.).

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha oggi indicato un nuovo percorso che meglio si adatta alle attuali esigenze e al cambiamento del sentire e del costume sociale.

Il giudice del divorzio dovrà dapprima accertare se sussiste un diritto del richiedente a ricevere l’assegno di divorzio e solo successivamente determinarne il quantum. Quanto al primo requisito la Corte specifica che si dovrà verificare se la domanda del richiedente rispetta le condizioni di legge, ovvero la mancanza di “mezzi adeguati” o comunque l”’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”, e individua alcuni indici utili ai fini di tale accertamento (possesso di redditi di qualsiasi specie, possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, capacità e possibilità effettive di lavoro personale, stabile disponibilità di una casa di abitazione). Soltanto in caso di esito positivo si potrà procedere con la quantificazione dell’assegno, che sarà guidata dai criteri indicati dall’art. 5 della L. n. 898/1970 (“[…]condizioni dei coniugi, […] ragioni della decisione, […] contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune […]”).

La sentenza della Suprema Corte ha indubbiamente determinato una rottura con il passato e ha dato risposta a numerose istanze che si sono innalzate in tema di divorzio. Si ricorda tuttavia che si tratta di una singola pronuncia che esprime un indirizzo nuovo che non necessariamente sarà seguito in ciascun giudizio di divorzio, essendo sempre necessaria una valutazione del singolo caso concreto.

Si tenga ben presente che quanto detto vale solo per l’assegno di divorzio e non per l’assegno di separazione, come ben specificato dalla stessa Corte di Cassazione con l’ancor più recente sentenza n. 12196 del 2017, su ricorso presentato da Silvio Berlusconi per la modifica dell’assegno di separazione proprio in virtù della sentenza in questione, n. 11504/2017.

Infatti, ricorda la Suprema Corte “la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla cd. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale … non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.

In altri termini, separazione e divorzio sono due situazioni di fatto e giuridiche diverse, in quanto nella separazione i separati sono ancora marito e moglie e solo con il divorzio cesseranno di esserlo. In particolare gli aspetti di natura patrimoniale connessi al matrimonio non vengono meno con la separazione ma solo con il divorzio.

Pertanto l’assegno di separazione e quello di divorzio si fondano su presupposti diversi e  non si può quindi chiedere la modifica dell’assegno di separazione solo sulla base della modifica, sopra descritta, dell’orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile.

Di seguito le due sentenze:

Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-11504-20171

Corte-di-Cassazione-Sentenza-n.-12196-20171

Dott. Marta Manzoni

Avv. Roberto Loffredo

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