Volo cancellato: giurisdizione e competenza vicine al consumatore

Con una sentenza dello scorso dicembre, il Giudice di Pace di Brindisi ha segnato un punto a favore dei passeggeri di voli aerei danneggiati da una cancellazione del volo o da un ritardo prolungato dello stesso.

Nello specifico, l’autorità giudiziaria ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Italiano in favore dei Tribunali Irlandesi sollevata dalla compagnia aerea. Invero, ha affermato che gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con il servizio di volo, ossia l’oggetto del contratto di trasporto aereo, sono da identificare nei luoghi di partenza e di arrivo del volo e non nel luogo ove si trova la sede o il principale stabilimento della compagnia aerea.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza di Lussemburgo, “chi chiede un indennizzo ai sensi del regolamento n. 261/04 può citare la Compagnia indifferentemente dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ricade uno dei predetti luoghi”. Nel caso di specie, si trattava di un volo cancellato senza preavviso con tratta aerea Brindisi – Bergamo.

Una volta accertata la giurisdizione italiana, l’individuazione della competenza territoriale spetta alla normativa interna ed in particolare al codice del consumo (d.lgs. 206/2005). L’interpretazione giurisprudenziale del codice, ricorda la sentenza, prevede nelle cause tra consumatore e professionista la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile del giudice del luogo del consumatore.

Il giudice di Pace ha quindi dichiarato l’ammissibilità della domanda, ed ha riconosciuto in capo agli attori il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del regolamento summenzionato, ad una somma liquidata in via equitativa per il ristoro del danno sopportato, nonché al rimborso delle spese di viaggio alternativo, condannando la compagnia aerea al pagamento di complessivi € 1.196,52.

Avv. Stefania Carrer

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