ASSEGNO DI DIVORZIO: SE SI’, QUANDO?

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20525/2017 depositata il 29 agosto 2017, torna a trattare il tema dell’assegno di divorzio, escludendo, nel caso di specie, l’obbligo dell’ex marito riconosciuto, in precedenza, in favore dell’ex moglie.

Tale pronuncia richiama la precedente e innovativa sentenza n. 11504/2017 della stessa Corte (v. il nostro precedente articolo Assegno di divorzio: la Cassazione cambia tutto) ed esprime in modo conciso e chiaro l’iter motivazionale che può condurre al riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio.

Il Giudice di legittimità sancisce che il diritto all’assegno di divorzio può sorgere dopo una verifica giudiziale che si articola in due momenti: in una prima fase il Giudice dovrà accertare SE sussiste un diritto del richiedente a ricevere l’assegno di divorzio, basandosi sul “principio  dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole”, valutando in particolare se il richiedente sia, o meno, economicamente autosufficiente. Il diritto all’assegno sorge solo in caso di valutazione negativa sull’autosufficienza economica del richiedente, che dà ingresso alla seconda fase di verifica, ovvero a quella della QUANTIFICAZIONE dell’assegno, che sarà informata al “principio della solidarietà economica dell’ex coniuge obbligato (..) nei confronti dell’altro quale persona economicamente più debole”.

Nel caso di specie, dopo un’attenta valutazione della posizione patrimoniale dell’ex moglie, il Giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell’ex marito ritenendo non sussistenti i presupposti per riconoscere alla stessa il diritto all’assegno divorzile.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione dà continuità dunque al recente nuovo orientamento giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio che richiede una rigorosa valutazione della situazione patrimoniale degli ex coniugi, intesa in senso ampio, allontanandosi dal precedente parametro del “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno di divorzio e della sua determinazione.

Avv. Barbara Cestaro                                                   Dott.ssa Marta Manzoni

Cassazione-Civile-29.08.2017-n.-20525

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