VADEMECUM DECRETO VACCINI

Dopo la conversione del Decreto Legge n. 73/2017 nella Legge n.119/2017 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/08/05/182/sg/pdf), che è all’esame della Consulta a seguito del ricorso presentato dalla Regione Veneto (http://www.dragoneassociati.it/), nel corso di queste ultime settimane estive sono state emesse quattro importanti circolari in tema di vaccinazioni obbligatorie, varate dal Ministero della Salute (n.25146 del 14.08.2017 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60284&parte=1%20&serie=null , n.25233 del 16.08.2017 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60282&parte=1%20&serie=null e n.1679 del 01.09.2017 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2017&codLeg=60460&parte=1%20&serie=null) e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (n.1622 del 16.08.2017 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa ).

Il 4 settembre scorso inoltre la Regione del Veneto ha varato un decreto recante “indicazioni regionali in regime transitorio di applicazione della legge Lorenzin”,  firmato dal Direttore Generale della Sanità Domenico Mantoan. Tale decreto, nel denunciare alcune irrisolte incongruità presenti nella legge di conversione n.119/2017, ha disposto una moratoria del divieto di iscrizione, fino all’avvio dell’anno scolastico 2019-20, per i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati. Per converso, la Ministra Lorenzin ha dichiarato di ritenere tale decreto regionale illegittimo, in quanto contra legem.

A seguito dei suddetti contrastanti interventi amministrativi si propone un sintetico vademecum, utile per orientarsi nella nuova complessa disciplina normativa, in attesa delle decisione della Corte Costituzionale che farà luce sull’intera materia.

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E CALENDARIO VACCINALE

Come noto la nuova legge estende a dieci il novero delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra i zero e sedici anni, comprendendo: Antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antipertossea, antiepatite B, anti Haemophilusinfluenzae tipo B, antimorbillo, antiparotite, antirosolia, antivaricella. Le vaccinazioni sono offerte gratuitamente dalle strutture competenti secondo le invariate indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Secondo la normativa i genitori/tutori/affidatari dei minori dai 0 ai 16 anni dovranno presentare idonea documentazione, comprovante alternativamente :

  1. a) l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all’età (copia libretto vaccinale vidimato o certificato vaccinale rilasciato dalla ASL competente);
  2. b) la avvenuta richiesta di vaccinazione alla ASL competente, anche tramite il modulo di dichiarazione sostitutiva, qui consultabile tra gli allegati della circolare http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa;
  3. d) la avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, attraverso la copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, o per attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SNN;
  4. e) l’omissione o il differimento, per mezzo dell’attestazione rilasciata dal medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta SSN.

Inoltre, per l’anno scolastico 2017-2018 la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da una autocertificazione, presentabile entro il 10 marzo 2018.

CONTROINDICAZIONI INDIVIDUALI ALLE VACCINAZIONI

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un “accertato pericolo per la salute dell’individuo” in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una o più. Tali specifiche condizioni cliniche dovranno essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, in linea con la Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni edizione 2009 fornito dal Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità http://www.iss.it/binary/publ/cont/09_13_web.pdf.

Va peraltro osservato che le controindicazioni individuali del bimbo a sottoporsi alle vaccinazioni variano in base alle peculiarità del caso concreto e, in caso di contrasto con le Autorità sanitarie in relazione a tali valutazioni cliniche, saranno esperibili le adeguate azioni giudiziarie. In particolare potrebbe presentarsi la necessità di tutela del gentitore/tutore/affidatario nel caso in cui risulti controversa la valutazione delle condizioni mediche del bimbo. Del pari, potrebbe ravvisarsi la necessità di tutela del medico nel caso di azione disciplinare intentata nei suoi confronti a causa di divergenze interpretative delle linee guida nella valutazione del caso concreto.

TERMINI TEMPORALI

Per l’anno scolastico 2017-2018, i genitori/tutori/affidatari dovranno presentare la suddetta documentazione entro:

  • l’11 settembre 2017, per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie;
  • il 31 ottobre 2017, per tutti gli altri gradi di istruzione;
  • il 10 marzo 2018, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali.

 MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

  • Per i minori dai 0 a 16 anni

In caso di mancata presentazione, i dirigenti o responsabili scolastici saranno tenuti ad inviare una segnalazione alla ASL competente. Quest’ultima, accertato che il minore non è stato sottoposto alle vaccinazioni, invierà un invito scritto ai genitori/affidatari/tutori responsabili del minore, convocandoli a colloquio nel caso questi ultimi non rispondano all’invito.

Ove i genitori non provvedano alla somministrazione dei vaccini la ASL contesterà formalmente l’inadempimento, con l’avvertimento che se non dovessero formalmente far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo entro il termine fissato dalla ASL medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.

Si osserva inoltre che, ai sensi e per gli effetti della richiamata Legge di conversione n.119/2017, le ASL competenti non saranno più tenute a segnalare alla Procura presso il Tribunale dei minori gli accertati inadempimenti relativi agli obblighi di vaccinazione.

  • Per i minori dai 3 ai 6 anni

La contestazione dell’inadempienza rappresenta motivo di esclusione dal solo servizio educativo dell’infanzia, ovverosia per i minori dai 3 ai 6 anni. In tale ipotesi il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata. Il suddetto provvedimento amministrativo di esclusione, o diniego di accesso, potrà essere impugnato ove ne ricorrano i presupposti, da valutarsi caso per caso. In particolare va altresì considerata la valenza operata dalla moratoria risposta dalla Regione Veneto con il decreto del 4.09.2017 sopra citato. Per gli altri gradi di istruzione la mancata presentazione della documentazione nei termini non determina la decadenza dell’iscrizione né impedisce la partecipazione agli esami, ma solo la sanzione amministrativa pecuniaria prima richiamata.

Va inoltre precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l’11 settembre 2017 o, nell’ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimarrà comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia.

EVENTUALI DANNI DA VACCINAZIONE

L’art. 5-quater della Legge di conversione n.119/2017 richiama la Legge n.210/1992, prevedendo il diritto ad un indennizzo vitalizio per chiunque abbia riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica da vaccinazioni obbligatorie, tra cui le 10 rese obbligatorie dall’art. 1 della medesima Legge n.119/2017. In tal caso il danneggiato potrà presentare domanda di indennizzo alla ASL di competenza e, all’esito del procedimento amministrativo, qualora tale domanda gli venisse respinta potrà presentare azione giudiziaria. A tal riguardo si osserva che, seppur la giurisprudenza non ha fin’ora riconosciuto con frequenza prove evidenti di causalità fra vaccinazioni ed eventi avversi accertati, tuttavia non sono mancate importanti sentenze di senso contrario, a favore dei danneggiati.

 Avv. Massimo Dragone

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