Il DL Lorenzin e le “scelte tragiche” del diritto – Un commento al ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato dalla Regione Veneto

Il DL Lorenzin è legge, ma ciò è ben lungi da porre un punto fermo nella vexata questio delle vaccinazioni obbligatorie.

Già all’indomani dell’adozione del Decreto Legge la Regione Veneto aveva infatti preannunciato battaglia, promettendo di ricorrere alla Consulta affinché ne venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale. Alla parola son seguiti i fatti: la Giunta regionale, nelle sedute del 13 e 23 giugno 2017, ha autorizzato la proposizione del ricorso, con contestuale affidamento dell’incarico di patrocinio. L’atto è stato depositato presso la cancelleria della Consulta il 21 luglio 2017 e pubblicato nella GU n. 32 del 9 agosto scorso (qui consultabile on-line).

 Nelle more del giudizio costituzionale, il presente contributo intende esaminare in via assolutamente sommaria e sintetica il contenuto del ricorso, per comprendere i diversi motivi di illegittimità costituzionale contestati ed evidenziare gli elementi di maggiore interesse in esso delineati.

In primo luogo va segnalato il particolare taglio critico del ricorso promosso dalla Regione, che afferma di voler contestare non tanto la validità dei programmi di vaccinazione, ma piuttosto i mezzi usati dal Governo (la decretazione d’urgenza), oltreché il bilanciamento così operato dal provvedimento tra il diritto alla salute della collettività da una parte e del singolo individuo dall’altra.

 I motivi di illegittimità costituzionale dedotti possono essere sinteticamente raggruppati in quattro categorie. Vediamoli più da vicino.

Come anticipato il primo motivo mira a denunciare l’insussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza previsti dall’art. 77 co. 2 Cost. per l’adozione del Decreto Legge da parte del Governo, scavalcando il ben più rigoroso iter parlamentare previsto dalla Costituzione per la formazione delle leggi. Si afferma infatti che, per quanto almeno attiene al territorio della Regione Veneto, non vi sarebbe alcuna emergenza di sanità pubblica idonea a giustificare i trattamenti sanitari obbligatori.

In tale passaggio si evidenzia uno dei punti focali del ricorso, con il quale si mettono in discussione le motivazioni scientifiche su cui il Governo aveva precedentemente fondato l’opportunità politica oltre che la legittimità costituzionale del provvedimento. Il team legale dei ricorrenti (formato dall’Avv. Zanon, l’Avv. Prof. Antonini e l’Avv. Manzi) infatti propone una rilettura critica delle raccomandazioni che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) aveva precedentemente rivolto al Governo italiano, con le quali quest’ultimo era stato invitato a prendere misure atte a garantire una copertura vaccinale del 95% per assicurare la c.d. “immunità di gruppo”.

Si ricorda, come spesso è stato recentemente riportato dai media, che per “immunità di gruppo” o “di gregge” ci si riferisce a quella soglia al di sopra della quale una determinata comunità dimostra una resistenza collettiva a un determinato agente patogeno.

Ebbene, secondo la Regione le percentuale di copertura vaccinale raccomandata dalla OMS per essere correttamente compresa deve intendersi quale “soglia ottimale” e non quale “soglia critica”. La differenza di significato risulterebbe non di poco conto, in quanto il 95% di copertura vaccinale rappresenterebbe secondo i ricorrenti un obiettivo a cui tendere, e non già un parametro al di sotto del quale si determinerebbe – automaticamente – l’insorgere di un rischio epidemico.

Oltretutto, si sostiene, il raggiungimento di tale soglia di copertura per tutti i dodici virus ricompresi nella legge opererebbe un’indebita generalizzazione, in quanto non terrebbe conte delle specifiche caratteristiche immunologiche dei diversi agenti patogeni individuati, né tanto meno rifletterebbe in modo corretto i diversi e molteplici fattori biologici, ambientali e socio-economici che possono determinare il contagio di ciascuna patologia. Secondo tale ragionamento l’adozione della decretazione d’urgenza risulterebbe pertanto “arbitraria e irragionevole”, in quanto fondata su valutazioni scientifiche errate, o quanto meno male interpretate.

Il secondo motivo di illegittimità incostituzionale dedotto in ricorso affronta probabilmente il nodo centrale della questione. Il ragionamento si rivolge all’interpretazione del secondo comma dell’art. 32, ai sensi del quale “Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo` in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Ed è proprio in relazione a tale principio, intrinsecamente legato al concetto di dignità umana, che assumerebbe rilievo costituzionale il principio di autodeterminazione della persona quale diritto fondamentale anche in ambito sanitario.

L’art. 32 secondo comma, argomenta la Regione Veneto, garantisce una delle massime espressioni di libertà dell’individuo e della dignità umana, quella di non essere sottoposti a cure o terapie che non siano liberamente scelte o accettate. Tale libertà può essere compressa “in caso di necessità per la salute pubblica”, ipotesi che i ricorrenti escludono si possa configurare in Veneto per quanto attiene agli agenti patogeni contemplati dalla Legge contestata.

A contrario vengono anzi elencati i risultati positivi ottenuti grazie alla Legge Regionale n. 7 del 2007, che si sostiene sia stata in grado di attuare un “percorso culturale di sensibilizzazione sociale” e di “strategia vaccinale basata sulla convinzione” e non su strumenti coercitivi.

Adducendo copiosa giurisprudenza della Corte Costituzionale, (fra le molte: sent. nn. 88/1979, n. 258/1994, n. 118/1996, n.332/2000 Sent. n. 207/2012) si individua così nel consenso informato del destinatario della prestazione sanitaria la chiave di volta per contemperare i diversi diritti costituzionali in conflitto, secondo un modello giuridico non solo nazionale, ma anche Europeo e internazionale. Assumono infatti primario rilievo nella argomentazione dei ricorrenti le norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (artt. 1 e 3), nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 8), nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo (art. 24) e nella Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Biomedicina. In particolare, viene sottolineato come quest’ultimo strumento internazionale stabilisca il principio generale per cui “un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso” (Art. 5).

Gli ultimi due motivi di illegittimità costituzionale dedotti sono altresì degni di considerazione, anche se rivestono, ad opinione di chi scrive, un ruolo minore nelle argomentazioni del ricorso. Con il terzo motivo si deduce infatti la violazione dell’art.97 Cost. in combinato disposto con gli artt. 117 co. 3 e 118 Cost., in quanto le disposizioni impugnate avrebbero determinato una grave ingerenza nelle competenze regionali in materia di organizzazione e sul funzionamento del Servizio sanitario regionale. Vengono a tal fine sottolineati i numerosi e nuovi adempimenti a carico delle aziende sanitarie locali introdotte con la legge in esame, che sarebbero responsabili di incidere negativamente sulla capacità delle regioni nell’erogazione dei servizi pubblici. Tali obblighi imposti alle ULSS risulterebbero inoltre “norme di dettaglio”, in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione, la quale attribuisce allo Stato la potestà di intervenire in ambito sanitario definendo i soli principi costituzionali.

Con l’ultimo e quarto motivo di ricorso si deduce infine la violazione degli artt. 81 co. 3 e 119 co. 1 e 4 Cost., in quanto il provvedimento impugnato risulterebbe privo di adeguata copertura finanziaria. Risulta a tal riguardo di particolare interesse il riferimento alla legge n.210/1992, recante “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”. A tal riguardo va evidenziato come la giurisprudenza stessa della Consulta, nonché costante orientamento dei giudici di merito, abbiano esteso la platea dei beneficiari originariamente contemplati dalla L. 210/1992, includendovi i soggetti sottoposti a specifiche vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate e incentivate, quali l’antipoliomelite e l’antiepatite B, nonché le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Per quanto attiene invece alla contestata legge in esame, i ricorrenti sottolineano come le norme impugnate non abbiano considerato il problema dei maggiori oneri che, dal punto di vista degli indennizzi, potrebbero derivare dall’estensione dell’obbligo vaccinale. Secondo tale ragionamento la legge impugnata difetterebbe pertanto del requisito costituzionale di cui all’art. 81 comma 4, secondo cui “Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte”.

In conclusione, il ricorso come qui sinteticamente esaminato presenta indubbiamente numerosi elementi che possono mettere in discussione la legittimità costituzionale della norma impugnata. Del resto, la molteplicità e complessità delle questioni giuridiche ed etiche sollevate dall’intervento legislativo in tema di vaccinazioni obbligatorie rientrano tra quelle cd. “scelte tragiche” del diritto, in cui “sofferenza e benessere non sono equamente ripartiti tra tutti, ma stanno integralmente a danno degli uni o a vantaggio degli altri” (Corte Cost., Sent. n.118/1996). Sarà pertanto necessario attendere il pronunciamento del Giudice delle Leggi per valutare la compatibilità del contestato intervento legislativo con la Costituzione italiana.

Dott. Stefano Trevisan

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