Disastri ambientali alla Corte di Strasburgo

Petrolchimico Marghera

Dallo scandalo dell’Ilva di Taranto, ai terreni contaminati dallo stabilimento chimico Caffaro a Brescia, ai fumi tossici che stanno soffocando i cittadini di Pomezia e dintorni in questi giorni: da nord a sud, ed ora anche al centro, la nostra Penisola è devastata dai disastri ambientali.

Un’ulteriore triste conferma dell’italica incapacità di attuare in via preventiva quelle misure precauzionali essenziali per tutelare la salute dei cittadini dalle devastazioni ambientali, sempre più frequenti.

Quel che è peggio, però, è che al danno si aggiunge la beffa (si fa per dire, perché non c’è affatto da scherzare) della mancanza di tutela effettiva, rimanendo per lo più ignoti o impuniti i responsabili.

Che fare, nel caso, non infrequente, in cui i processi si risolvano in un nulla di fatto?

Benché la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) non preveda un autonomo diritto alla salubrità dell’ambiente, la Corte di Strasburgo ha comunque accordato tutela alle vittime dei danni ambientali, attraverso la sua interpretazione evolutiva delle norme della Convenzione.

In particolare, a seconda del tipo di danno provocato dalle attività inquinanti, è stato invocato dalle vittime la violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU) o del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU). Attraverso l’analisi della giurisprudenza della Corte EDU è possibile individuare gli attuali obblighi degli Stati nell’ambito della protezione dell’ambiente.

Nel caso Lopez Ostra c. Spagna (n. 16798/1990) la vittima, che viveva nei pressi di un impianto per il trattamento degli scarti da concerie, lamentava che le esalazioni di gas e degli odori provenienti dal suddetto impianto avessero causato gravi problemi di salute alla sua famiglia. In particolare, dall’apertura dello stabilimento la figlia della ricorrente aveva incominciato a soffrire di gravi problemi respiratori legati ad un costante stato di stress e ansia, costringendo la famiglia a traslocare in una nuova abitazione, distante dall’impianto inquinante. Inizialmente, la signora Gregoria Lopez Ostra si era rivolta al Tribunale Amministrativo locale, chiedendo la chiusura dell’impianto inquinante nonché il risarcimento per i danni subiti ed in seguito si era appellata anche alla Corte Suprema e alla Corte Costituzionale spagnola, purtroppo sempre con esito negativo. Al termine di un iter giudiziario durato oltre 10 anni, nel 1990 portava il caso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte, pur riconoscendo la gravità delle condizioni di vita a cui i ricorrenti erano sottoposti, non ha ritenuto si trattasse di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 3 CEDU, ma aveva riqualificato il fatto accertando la violazione dell’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

La Spagna è stata condannata per non aver saputo realizzare un equo bilanciamento tra due interessi contrapposti. Da un lato, è meritevole di tutela l’interesse della collettività ad avere un impianto di depurazione, in modo da diminuire l’inquinamento e per favorire l’economia locale; dall’altro, i cittadini che abitano nei pressi dell’impianto hanno diritto ad un ambiente salubre e, di conseguenza, al rispetto e tutela della loro vita privata e familiare.

Da questo bilanciamento di interessi in conflitto deriva un obbligo positivo in capo allo Stato: il dovere di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per scongiurare che la messa in funzione di questi impianti abbia conseguenze negative spropositate sulla vita privata e familiare e sul diritto al godimento dell’abitazione dei singoli cittadini. La Spagna pertanto, non essendo riuscita ad attuare tale bilanciamento, veniva condannata a pagare una somma di denaro alla ricorrente a titolo di equa riparazione per la violazione subita.

Un altro leading case è rappresentato dalla decisione Guerra e altri c. Italia (n.116/1996/735/932) che trae origine dal ricorso presentato nel 1996 da 40 cittadine del comune di Manfredonia (BA), situato ad appena un chilometro dal Petrolchimico ANIC, stabilimento specializzato nella produzione di nylon e fertilizzanti. Le ricorrenti denunciavano che nel 1976 lo scoppio di una colonna di arsenico del suddetto stabilimento aveva causato l’emissione di grandi quantità di gas infiammabile e sostanze tossiche, con gravi effetti per la popolazione e senza che lo Stato avesse informato adeguatamente i cittadini dei rischi connessi. Nel 1985 veniva aperto un procedimento penale nei confronti dei dirigenti del petrolchimico che, tuttavia, vennero assolti definitivamente dalla Corte d’Appello di Bari nel 1994. Le donne di Manfredonia, insoddisfatte dell’esito della giustizia italiana, presentarono dunque ricorso alla Corte EDU, con esiti ben diversi. La Grande Camera ha infatti riconosciuto la violazione dell’articolo 8 CEDU, individuando un importante obbligo “procedurale” di informazione a cui l’Italia è venuta meno. Dal dovere di proteggere il diritto al rispetto della vita privata e familiare, contenuto nell’articolo 8 CEDU, discende anche l’obbligo di informare adeguatamente la popolazione in merito ai rischi potenziali di vivere in un territorio esposto al pericolo inquinamento. La Corte ha accertato che il Governo italiano, a 20 anni dall’incidente, non aveva ancora comunicato alla cittadinanza locale un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze ed ha pertanto condannato l’Italia a liquidare a ciascuno delle 40 ricorrenti 10.000.000 di lire a titolo di equa soddisfazione per i danni non patrimoniali subiti. A seguito di questa sentenza lo stabilimento venne chiuso e  l’azienda fu costretta ad occuparsi della bonifica del territorio e della rimozione dell’intero impianto.

Il ragionamento della Corte si evolve ulteriormente quando i disastri ambientali hanno conseguenze dirette sul diritto alla vita dei cittadini. Nel caso Oneryildiz c. Turchia (n. 48939/1999), il ricorrente lamentava le negligenze dell’autorità pubbliche per l’esplosione di una discarica, causata dal metano prodotto dai rifiuti, che aveva provocato la morte di 40 persone tra cui 9 componenti della sua famiglia. Inoltre, si denunciava la totale ineffettività dei procedimenti giudiziari interni: il procedimento penale si era concluso con l’assoluzione degli imputati, mentre il processo civile aveva accordato dei risarcimenti irrisori alle vittime. La Corte ha dichiarato la violazione sostanziale dell’art. 2 CEDU poiché lo Stato, pur conscio di un pericolo immediato e reale, non aveva compiuto gli sforzi necessari per prevenire l’esplosione e impedire la perdita di molte vite umane. Con questa sentenza la Corte ha affermato due principi importanti: 1) il dovere dello Stato di adottare un quadro legislativo ed amministrativo adeguato a proteggere le vita dei cittadini da qualunque tipo di minaccia, che nel caso di attività pericolose si era concretizzato anche nel dovere di informare adeguatamente i cittadini. 2) l’obbligo di garantire la punizione e la repressione delle violazioni delle leggi vigenti nell’ordinamento.

Per tale ragione la Corte condannava la Turchia a risarcire il ricorrente e ciascuno dei suoi figli sopravvissuti rispettivamente con 45.000 e 34.000 euro.

Infine, è interessante osservare il ragionamento adottato dalla Corte EDU nel caso Di Sarno e altri c. Italia, n. 30765/2008 (Sentenza Di Sarno) riguardante il problema dello smaltimento dei rifiuti nella periferia di Napoli tra il 2007 e il 2008. I 18 cittadini della città di Somma Vesuviana avevano adito direttamente la Corte EDU, senza prima rivolgersi ai tribunali nazionali, affermando che i ricorsi previsti dal diritto italiano non offrivano alcuna possibilità di ottenere una soluzione per la “crisi dei rifiuti”. La Corte ha ricordato in primo luogo che l’obbligo di esperire preventivamente i rimedi interni disponibili sussiste solo se questi sono, sia in teoria che in pratica, sufficienti ad ottenere la riparazione del danno lamentato e presentano ragionevoli prospettive di esito favorevole. La Corte ha quindi giudicato il ricorso procedibile osservando che, seppur i ricorrenti avessero adito i tribunali nazionali, non avrebbero comunque potuto ottenere la soddisfazione delle loro domande, ovvero la rimozione dei rifiuti. In particolare la Corte ha accolto la tesi degli attori che rilevavano come benché la “crisi dei rifiuti” perdurasse in Campania dal 1994, non era stata ancora emessa nessuna decisione giudiziaria che riconoscesse la responsabilità civile o penale delle autorità pubbliche o delle imprese che gestivano lo smaltimento dei rifiuti.

La Corte ha poi accertato che i ricorrenti avevano subito un deterioramento della qualità della loro vita, con grave pregiudizio del diritto al rispetto della vita familiare, poiché costretti a vivere in un ambiente inquinato nel periodo in cui la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non era operativo. Partendo dal presupposto che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sono qualificabili come attività pericolose, la Corte dichiara la violazione dell’art. 8 CEDU, anche se i ricorrenti non avevano dimostrato di aver contratto nessuna patologia a causa dell’esposizione ai rifiuti. La Corte in questo modo sembra interpretare l’articolo 8 CEDU alla luce del principio di precauzione, tipico del diritto internazionale dell’ambiente. In base a tale principio, l’incertezza scientifica riguardo gli effetti negativi sull’ambiente di una certa attività non può giustificare la mancata adozione di misure adeguate a proteggere l’ambiente. Ne consegue che lo Stato ha dei margini di apprezzamento più ridotti nella scelta delle misure da adottare per adempiere ad obblighi positivi previsti dall’art. 8 della Convenzione.

Da questa analisi emerge come i danni alla persona prodotti da fenomeni di alterazione dell’ambiente siano frequentemente ricollegati dalla Corte EDU alle violazioni dell’articolo 8 della Convenzione. In questo modo, l’area di risarcibilità dell’individuo leso è stata allargata anche alle ipotesi di inquinamento di entità minore, cioè nei casi in cui non è direttamente a rischio la salute e l’integrità fisica della persona.

Tra il 2013 e il 2015 diversi cittadini della città di Taranto hanno presentato dei ricorsi davanti alla Corte di Strasburgo, accusando l’Italia di non aver protetto la vita e la salute dei cittadini dagli effetti nocivi delle emissioni dell’impianto Ilva. Il 17 maggio 2016 la Corte EDU ha ritenuto sufficientemente solide le prove presentate in via preliminare, aprendo il procedimento contro lo Stato italiano. Il nostro studio seguirà con vivo interesse l’evoluzione del processo augurandosi che l’Italia nel frattempo adotti tutte le misure necessarie per evitare profili di impunità e per garantire una tutela effettiva alla vittime dei danni ambientali.

Avv. Massimo Dragone

Dott. Giovanni Fassina

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