Accolto il ricorso al TAR LAZIO: abbattuto l’ostacolo della trasfusione anteriore al luglio 1978

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Con sentenza del 23 marzo 2017 il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio-Roma (sentenza TAR Lazio, RM, 3Q, 3807_2017) ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di numerosi assistiti dello Studio Legale Dragone e Avvocati Associati Loffredo e Cestaro in via di class action dall’Avvocato Massimo Dragone affiancato dall’avvocato Sacchetto di Venezia, annullando quindi l’articolo 5 comma 2 del cosiddetto decreto moduli (DM 4 maggio 2012).

Con tale importantissima decisione, avente portata generale stante la natura del citato decreto di efficacia erga omnes, è stato abbattuto uno dei paletti che la normativa (evento trasfusionale antecedente al 24 luglio 1978) irragionevolmente frapponeva per la stipula delle transazioni previste dalle leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 a favore delle persone danneggiate (direttamente o quali eredi di soggetti deceduti) da trasfusioni di sangue o somministrazione di emoderivati infetti.

 Si tratta di un ulteriore passo (l’ultimo?) di un percorso iniziato dagli avvocati dello Studio Legale più di 10 anni fa, con le numerose cause civili di risarcimento danni a tutela dei propri assistiti, proseguito, oltre che nei vari Tribunali e Corti italiane anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 Ricordando l’excursus storico della vicenda, con l’emanazione del decreto moduli lo Stato di fatto eludeva il fine “deflattivo” del procedimento pubblico transattivo con cui, nelle originarie intenzioni del legislatore, si sarebbero dovute rapidamente definire le migliaia di azioni risarcitorie promosse dagli ammalati, o loro eredi, in lotta per il riconoscimento dei propri diritti da prima del 2007. Infatti, nel prevedere i “moduli transattivi”, con tanto di importi, sembrava a prima vista che fosse stata messa la parola fine all’interminabile calvario. Ed invece venivano al contempo surrettiziamente introdotte, all’art. 5, delle cause di esclusione con valenza retroattiva, che di fatto escludevano gran parte dei danneggiati dalle transazioni, benché già inclusi in ragione del provvedimento di “adesione” da essi ricevuto dal Ministero della Salute. Costoro si vedevano così estromessi a posteriori, benché nel possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla precedente normativa.

Usando una metafora sportiva, sarebbe come escludere alcuni corridori dalla maratona alla fine della gara, in prossimità del traguardo!

 Alla profonda ingiustizia e all’inevitabile caos causato da tale contraddittoria ed irragionevole normativa, gli avvocati dello Studio Legale approntavano una serie di ricorsi collettivi, davanti al TAR del Lazio e alla Corte di Strasburgo. Quest’ultima si pronunciava  con la sentenza 14 gennaio 2016 con cui “bacchettava” l’Italia per la lunghezza dei processi e quindi la condannava per la violazione dell’articolo 2 della Convenzione E.D.U in senso procedurale (www.dragoneassociati.it/tag/trasfusioni/). Nel corso del suddetto giudizio davanti alla Corte E.D.U. il Governo riusciva in parte a salvarsi in extremis emanando l’articolo 27 bis del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 (vedi: www.dragoneassociati.it/tag/27-bis/) ove si introduceva un ulteriore strumento per definire il contenzioso, costituito dal pagamento di una somma di 100.000 euro da versarsi una tantum a titolo di “equa riparazione” entro il 31.12.2017.

 Il parallelo ricorso proposto al TAR del Lazio veniva inizialmente “affossato” dalla pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. La decisione veniva quindi impugnata dall’Avvocato Dragone davanti alla Corte di Cassazione che, pronunciandosi a Sezioni Unite con l’’ordinanza n. 2051/2016 (ord. cass.n.2051.16) affermava la correttezza della tesi del legale dei danneggiati, confermando la giurisdizione del Giudice Amministrativo. A seguito della riassunzione della causa, il TAR del Lazio ha accolto la tesi dei ricorrenti-danneggiati, annullando il citato articolo 5 comma 2 del D. M. 4 maggio 2012 ed aprendo in tal modo la strada per la stipula delle transazioni.

Nel frattempo, tuttavia, molte persone danneggiate hanno preferito chiudere il contenzioso beneficiando dei 100.000 euro, previsti dal citato articolo 27 bis, preferendo l’uovo oggi piuttosto che la gallina domani, preoccupati, forse, delle persistenti incertezze ed innumerevoli ostacoli burocratici e finanziari frapposti dallo Stato alle transazioni, benché gran parte degli sbarramenti siano stati abbattuti dal “ciclone” di ricorsi, favorevolmente accolti dai Tribunali e dalle Corti, di Italia e Strasburgo.

Incidentalmente nella sentenza del TAR del Lazio vengono richiamati i “principi generali del diritto” con riguardo all’ulteriore “paletto” introdotto dal decreto moduli, costituito dalla prescrizione (termine di 5 anni per i danneggiati viventi e 10 anni per i danneggiati eredi di persone decedute). Il che, in parole semplici, vuol dire che la suddetta norma (art. 5 comma 1 decreto moduli) dev’essere interpretata secondo le norme del codice civile e, dunque, che non può ritenersi esclusa per prescrizione la posizione ove vi è stata tempestiva lettera di costituzione in mora del Ministero della Salute, avendo valenza interruttiva, ovvero nel caso in cui l’amministrazione non abbia eccepito in causa tempestivamente la prescrizione, ovvero laddove la sentenza del giudice civile abbia respinto la suddetta eccezione.

Nel frattempo, in attesa ehe lo Stato concluda i pagamenti in via transattiva o tramite l’equa riparazione, proseguono le cause civili di risarcimento del danno.

Con varie sentenze il Tribunale di Venezia, il Tribunale di Roma, la Corte d’Appello di Venezia, la Corte d’Appello di Roma e la Corte di Cassazione hanno condannato il Ministero della Salute al risarcimento dei danni a favore di assistiti dello Studio Legale, spesso liquidando rilevanti importi alle vittime da sangue infetto.

Tuttavia è tristemente noto che nessuna somma potrà mai restituire la salute o la vita strappata dalle drammatiche conseguenze causate dalle infezioni post-trasfusionali o da errori medici.

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