Transazioni per danni da sangue infetto: novità

Lo Studio, da sempre, si batte per la tutela dei diritti umani fondamentali. Particolare impegno è dedicato ai danni alla persona riportati a causa di responsabilità medica. In questo ambito, nel corso degli anni sono state promosse numerose cause civili nell’interesse dei nostri clienti che hanno riportato danni in conseguenza di trasfusioni di sangue infetto.

Nel 2007 lo Stato italiano, al fine di definire il contenzioso pendente, ha avviato un procedimento pubblico finalizzato ad una soluzione transattiva delle innumerevoli cause civili pendenti relative ai danni da trasfusione di sangue infetto e/o somministrazione di emoderivati infetti mediante specifica normativa e pluriennali stanziamenti (Legge 222/2007 e Legge 244/2007 commi 361 e 362 e Regolamento-DM 132/2009, DM 4 maggio 2012).

Tale procedimento si è tuttavia protratto per anni, giungendo ad un’inaccettabile situazione di stallo, che abbiamo contestato, sia mediante appositi giudizi promossi davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali del Veneto e del Lazio e davanti alla Corte di Cassazione (ricorso R.G.16786/2014), sia in sede sovranazionale.

E’ infatti attualmente all’esame della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo un’importante ricorso (n.° 16178/2013 A.A. et Autres c. Italie), da noi promosso nell’interesse di numerosi clienti irreversibilmente danneggiati da gravissime patologie post-trasfusionali e dai parenti delle vittime decedute, contro il Governo italiano, concernente la mancata stipula degli accordi di transazione per danni da sangue infetto stabiliti ex lege (règlements amiables).

In tale sede si è contestata sia la violazione del principio di diritto consuetudinario internazionale “pacta sunt servanda” che la lesione dei diritti umani fondamentali tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo: le droit à la vie (art. 2), le droit à un procès équitable (art. 6), le droit à un recours effectif (art. 13), l’interdiction de discrimination (art. 14) et le droit à la propriété (Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, art. 1).

Le iniziative legali promosse anche davanti alla C.E.D.U. hanno senz’altro contribuito alla sensibilizzazione nei confronti della delicata questione dei danni alla vita e alla salute riportati dalle vittime da sangue infetto e, da ultimo, all’emanazione della recente norma di legge (art. 27 bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui si riporta il testo) con cui il Governo italiano ha stabilito la corresponsione “a titolo di equa riparazione” di “una somma di denaro” da versarsi in “un’unica soluzione di euro 100.000” a coloro i quali hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva nei modi e termini previsti dalla specifica normativa di cui si è fatto cenno.

Rimane salva la possibilità alternativa di proseguire nella procedura transattiva prevista dalla Legge 244/2007, con i criteri e limiti ivi stabiliti.

Non appena saranno rese note dagli organi governativi le modalità attuative per accedere ai pagamenti, lo Studio darà pronta informazione con apposita comunicazione.

 

Art. 27-bis

 Procedura per ristorare i soggetti danneggiati  da  trasfusione  con sangue infetto, da  somministrazione  di  emoderivati  infetti o da vaccinazioni obbligatorie. 

1. Ai soggetti di  cui  all’art.  2,  comma  361,  della  legge  24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche’ ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il decesso, e’ riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di denaro, in un’unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e’ subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita’  dell’istanza.  La liquidazione degli importi e’ effettuata entro il 31  dicembre  2017, in base al criterio della gravita’  dell’infermita’  derivatane  agli aventi diritto e, in caso  di  pari  entita’,  secondo  l’ordine  del disagio  economico,  accertato  con   le   modalita’   previste   dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilità‘ annuale di bilancio. 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle somme di  cui  al  comma  1  e’  subordinata  alla  formale  rinuncia all’azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e’  effettuata  al  netto  di  quanto  gia’  percepito  a  titolo  di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 

3. La procedura transattiva di cui all’art.  2,  comma  361,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi soggetti si applicano, in un’unica soluzione, nei tempi e  secondo  i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all’art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre 2007, n. 244.  

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